
La questione principale mirava a chiarire se il regime del margine sia applicabile alle cessioni di beni d'occasione che il soggetto passivorivenditore ha precedentemente importato nell'Ue. La corte ha osservato, al riguardo, che l'art.314 della direttiva 112 del 2006 limita inequivocabilmente il regime speciale alla rivendita di beni d'occasione, d'oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione precedentemente ceduti al soggetto passivorivenditore nell'Ue. Ciò in armonia con lo scopo del regime speciale, che è di evitare la doppia imposizione e le distorsioni di concorrenza tra soggetti passivi, effetti che non si possono infatti verificare nel caso in cui i beni usati siano stati importati dallo stesso rivenditore, in regime normale dell'Iva, beneficiando quindi del diritto alla detrazione dell'imposta assolta sull'importazione. La stessa commissione europea, nell'illustrare la proposta del regime speciale, aveva precisato che quando i beni sono stati importati dal soggetto passivorivenditore in regime normale di Iva, l'esistenza del diritto a detrazione esclude quella di un rischio di doppia imposizione, sicché non vi è ragione di attrarre tale ipotesi nel regime speciale. Un'altra conferma si rinviene nell'art.316, n.1, lett.a), della direttiva, che prevede, in via eccezionale, la possibilità per il soggetto passivo-rinvenditore di optare per l'applicazione del regime speciale per gli «oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione» importati (ma non anche per altre tipologie di beni d'occasione).
Posto, dunque, che il regime del margine non è applicabile alle cessioni di beni che il soggetto passivorivenditore ha importato nell'Ue in regime normale dell'Iva, il soggetto stesso ha diritto di detrarre immediatamente l'imposta assolta all'atto dell'importazione; non è pertanto conforme alla direttiva la disposizione nazionale che prevede il differimento del diritto fino alla successiva cessione assoggettata, in via opzionale, al regime normale, essendo tale meccanismo, previsto dall'art. 320, applicabile solo nel caso in cui la cessione possa rientrare nel regime speciale del margine. L'ultima questione mirava a chiarire se le suddette disposizioni della direttiva abbiano un effetto diretto, in modo da poter essere invocate in una controversia nazionale. In proposito, la corte, ribadito che in tutti i casi in cui le disposizioni di una direttiva appaiano, dal punto di vista sostanziale, incondizionate e sufficientemente precise, possono essere invocate dai singoli dinanzi ai giudici nazionali nei confronti dello stato che non abbia recepito correttamente tali disposizioni, ha ritenuto sussistenti questi presupposti nella fattispecie.