Tornando alla stretta sulle assenze, da quest'anno per essere valutati gli studenti debbono aver frequentato almeno i tre quarti delle lezioni. Trova infatti piena applicazione la disposizione sulla validità dell'anno scolastico di cui all'articolo 14, comma 7, del Regolamento di coordinamento delle norme per la valutazione degli alunni di cui al dpr 22 giugno 2009, n. 122. Tale disposizione, ricorda la circolare, prevede che «ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato». Ricordando che la disposizione era già prevista per gli studenti della scuola secondaria di primo grado la circolare ribadisce che «pertanto le indicazioni che seguono valgono sia per gli studenti della scuola secondaria di primo grado che per quelli dei licei e degli istituti tecnici e professionali del secondo ciclo di istruzione». L'attenzione deve essere prestata all'orario, quello curriculare e obbligatorio. A nulla rileva il conteggio sui giorni, che potrebbe essere falsato dal fatto dia vere settimane di 5 o di 6 giorni scolastici. La valutazione finale sull'ammissione e il rispetto del tetto spetta al consiglio di classe, nell'ambito dei criteri fissati dal collegio dei docenti, che potrà ammettere delle deroghe. E il ministero fornisce anche una casistica: gravi motivi di salute documentati, adesioni a confessioni religiose per le quali, esistendo specifiche intese con lo stato, il sabato sia previsto come giorno di riposto, ma anche la partecipazione ad attività sportive organizzate da federazioni del Coni. Occupazioni o manifestazioni non sono nel novero. È dunque prevedibile un aumento del numero dei respinti, che lo scorso anno è stato del 13,4 %.
