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Fisco, autotutela di rigore

del 04/03/2011
di: di Debora Alberici
Fisco, autotutela di rigore
Fisco responsabile verso i cittadini per l'inefficienza degli uffici. Infatti, l'amministrazione finanziaria che non annulla in autotutela un atto illegittimo deve risarcire il contribuente dei danni provocati, fra cui le spese dovute al commercialista per i solleciti.

È quanto stabilito dalla Corte di cassazione che, con la sentenza numero 5120 del 3 marzo 2011, ha respinto il ricorso dell'Agenzia delle entrate.

È il caso di un contribuente di Patti che, dopo aver ricevuto un accertamento Irpef, aveva presentato al fisco una documentazione che certificava l'errore nella richiesta dell'amministrazione finanziaria.

Ma l'annullamento dell'atto impositivo in via di autotutela non era mai arrivato. Così l'uomo si era visto costretto a chiedere l'intervento del suo commercialista affinché facesse ripetuti richiami per sollecitare l'attività dell'ufficio.

Aveva quindi sostenuto delle spese. A questo punto si era rivolto al giudice di pace per essere rimborsato. Il magistrato onorario gli aveva dato ragione accordandogli un ristoro di quasi 900 euro. La prima decisione era stata motivata sostenendo che «anche sulla pubblica amministrazione grava l'obbligo di rispettare il principio fondamentale del neminem laedere». Insomma, l'ufficio aveva violato «le più comuni regole di prudenza e di diligenza, causando al contribuente un danno economico», anche sul fronte dell'incarico che questo si è visto costretto ad affidare al commercialista.

La decisione è stata impugnata dall'Agenzia che, nel suo ricorso alla Suprema corte, ha fatto presente come «l'annullamento in autotutela non si configura come obbligo bensì come mera facoltà dell'amministrazione, con la conseguenza che il privato non è titolare di alcuna posizione soggettiva in ordine al ritiro dell'atto impositivo».

Questa tesi è stata bocciata dai giudici con l'Ermellino. Infatti, hanno spiegato, «l'attività della pubblica amministrazione, anche nel campo della pura discrezionalità, deve svolgersi nei limiti posti dalla legge e dal principio primario del neminem laedere, codificato nell'art. 2043 c.c., per cui è consentito al giudice ordinario accertare se vi sia stato da parte della stessa pubblica amministrazione, un comportamento doloso o colposo che, in violazione di tale norma e tale principio, abbia determinato la violazione di un diritto soggettivo. Infatti, stanti principi di legalità, imparzialità e buona amministrazione, di cui all'art. 97 Cost., la pubblica amministrazione è tenuta a subire le conseguenza stabilite dall'art. 2043 c.c., atteso che tali principi si pongono come limiti esterni alla sua attività discrezionale». Detto questo, ha poi continuato la terza sezione civile, «il giudice di merito ha, sulla base del discrezionale potere valutativo a esso spettante, ritenuta sussistente la violazione dell'art. 2043 c.c., affermando, con sufficiente e logica motivazione, che buon diritto ha il contribuente di vedersi risarcito il danno causato dalla pubblica amministrazione». Infatti, anche sul fisco «grava l'obbligo di rispettare il principio fondamentale del neminem laedere, previsto dall'art. 2043 c.c.».

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