Dichiarazione di inizio attività presentata fra il 31/5/2010 e il 28/2/2011. Il provvedimento del 29 dicembre 2011 prevede l'esclusione dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione di inizio attività nel periodo nel caso in cui non abbiano espresso, nella dichiarazione, la volontà di effettuare operazioni intracomunitarie con le modalità stabilite dal provvedimento stesso, ossia compilando la sezione I del modello AA7 o AA9 (oppure la casella C del mod. AA7 per gli enti non commerciali non soggetti passivi). Tuttavia, pur in mancanza di opzione, non dovrebbero essere stati esclusi i contribuenti che nel secondo semestre 2010 hanno effettuato operazioni intracomunitarie e adempiuto agli obblighi di presentazione dei relativi elenchi riepilogativi (modelli Intrastat), anche entro il 25 gennaio 2011.
Dichiarazione di inizio attività presentata prima del 31/5/2010. Per i contribuenti che hanno presentato la dichiarazione di inizio attività prima del 31 maggio 2010, data di entrata in vigore del dl. 78/2010, invece, l'esclusione è scattata in caso di mancata presentazione di elenchi riepilogativi relativi a scambi di beni e di servizi nel 2009 e nel 2010 (più precisamente, dovrebbe ritenersi, «per» il 2010). Bastava la presentazione di elenchi in uno dei due anni per evitare l'esclusione. Anche in presenza di elenchi, però, sono stati comunque esclusi coloro che non hanno presentato la dichiarazione Iva per il 2009; ovviamente questa ipotesi non può riguardare i soggetti che hanno iniziato l'attività nel corso del 2010, in quanto non tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale per il 2009.
L'istanza di autorizzazione. I contribuenti che non avevano i requisiti per la conferma automatica sono stati esclusi da Vies. Coloro che, però, hanno presentato o presenteranno l'istanza di autorizzazione, saranno inseriti con effetto dal 31° giorno dalla data di presentazione, salvo che sia notificato il diniego. Questo passaggio non è però chiarissimo. Occorre infatti ricordare che in occasione del Forum di ItaliaOggi del 14 gennaio scorso, l'agenzia delle entrate ha precisato che se l'istanza risulta presentata da più di trenta giorni antecedenti alla data di conclusione delle procedure di esclusione dall'archivio, l'operatore viene confermato «senza soluzione di continuità.»
