Consulenza o Preventivo Gratuito

Soci a chiamata nelle coop

del 03/03/2011
di: di Daniele Cirioli
Soci a chiamata nelle coop
I soci di società cooperative possono lavorare anche con un contratto di lavoro intermittente. In tal caso, resta escluso l'obbligo per la società di versare i contributi per la disoccupazione involontaria, sia per i periodi di attività che per quelli di non attività coperti, eventualmente, dall'indennità di disponibilità. Lo precisa l'Inps nel messaggio n. 3981/2011.

Soci e lavoro. L'intervento dell'Inps è stato sollecitato da appositi quesiti in relazione all'applicazione della tutela assistenziale riguardante l'assicurazione contro la disoccupazione ai soci lavoratori di cooperativa esercente attività disciplinata dal Dpr n. 602/1970 con contratto di lavoro intermittente (job on call introdotto dal dlgs n. 276/2003, la riforma Biagi). L'Inps spiega, preliminarmente, che ai sensi della legge n. 142/2001 (riforma della disciplina in materia cooperativistica), il socio lavoratore di coop stabilisce, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro che può essere di tipo subordinato, autonomo o di qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.). Per effetto di tale scelta, dall'instaurazione del rapporto di lavoro ne derivano i relativi effetti di natura previdenziale nonché tutti gli altri effetti giuridici previsti dalla legge.

Soci in job on call. Nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato, spiega l'Inps, s'inquadra anche il contratto di lavoro intermittente. Pertanto, questo contratto può essere regolarmente utilizzato per instaurare il rapporto di lavoro tra la cooperativa e il socio lavoratore, sempre che ricorrano le condizioni previste dalla normativa (articolo 34, del dlgs n. 276/2003).

I contributi previdenziali. In caso di rapporti di lavoro intermittenti, aggiunge l'Inps, la disciplina previdenziale applicabile va desunta dal quadro giuridico complessivo. Attualmente, spiega, il riferimento principale è il dlgs n. 423/2001 che disciplina un meccanismo di graduale superamento dello speciale regime basato sulle retribuzioni «convenzionali», fissato per l'assolvimento degli obblighi previdenziali e assistenziali da parte delle cooperative esercenti attività di cui al citato dpr n. 602/1970. Richiamando la propria circolare n. 33/2002, l'Inps precisa che le forme assicurative interessate dall'applicazione di queste nuove disposizioni sono quelle già previste dal dpr n. 602/1970 ossia: assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (Ivs), per l'assegno per il nucleo familiare, per le prestazioni economiche di malattia e maternità, contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali. Pertanto, i lavoratori soci delle cooperative, anche se operanti in base a contratti di lavoro intermittente, restano esclusi dal campo di applicazione dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria. Tale esclusione permane non solo con riferimento ai periodi di lavoro, ma anche per quelli coperti da eventuale indennità di disponibilità.

Modalità operative - Flusso Uniemens. Infine, il messaggio spiega che ai fini della compilazione del flusso Uniemens, i lavoratori che sono soci intermittenti devono essere indicati con i consueti codici previsti per le diverse qualifiche (operaio, impiegato ecc.) e con i nuovi codici tipo contribuzione indicati in tabella.

vota