A questa nuova conclusione è giunta la sesta sezione penale della Corte di cassazione che, con la sentenza n. 8366 del 1° marzo 2011, ha respinto il ricorso della Procura dell'Aquila presentato contro l'assoluzione di un 32enne che era stato rinviato a giudizio per spaccio di sostanze stupefacenti.
«Ribadita la non sanzionabilità penale dell'uso di gruppo», si legge in fondo alle motivazioni, «il quale consegua a un mandato ad acquistare, deve assumersi una diversa conclusione per tutte le altre diverse residue condotte di consumo di gruppo, nell'ipotesi in cui, nell'assenza del preventivo mandato (in ragione della futura ripartizione e destinazione al'esclusivo uso personale), più persone decidano, concordemente e unitariamente, di consumare droga, già detenuta da uno di loro».
Un'inversione di rotta netta, quella segnata dalla Cassazione, considerando che con la sentenza numero 23574 del 2009 aveva invece stabilito che «a seguito della novella introdotta dalla legge n. 49 del 2006, il cosiddetto consumo di gruppo di sostanze stupefacenti, nella duplice ipotesi del mandato di acquisto e di acquisto in comune, è ora sanzionato penalmente».
Tutta colpa dell'avverbio esclusivamente (a uso personale) usato male dal legislatore, secondo gli Ermellini.
Un esclusivamente che non è sufficiente secondo i giudici a segnare la stretta che, di fatto, avrebbe voluto il Parlamento con l'approvazione della Fini-Giovanardi.
Il caso riguarda un 32enne di Teramo che era stato incaricato da un gruppo di amici di acquistare dell'ecstasy. L'assoluzione dei giudici di merito è stata ora resa definitiva in Cassazione.
