Scarichi. Il provvedimento, pur non modificando le norme recate dal dlgs n. 152/2006 e dalla legge n. 447/1995, prevede una generale semplificazione in materia di autorizzazioni, nei casi in cui non intervengano modifiche sostanziali, per le quali è comunque previsto un nuovo via libera. La facilitazione riguarda il rinnovo dell'autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali: il titolare dello scarico, laddove siano rimasti immutati alcuni fattori individuati dal decreto (quali, tra gli altri, ciclo produttivo, sostanze impiegate, volume annuo scaricato, impianti di trattamento delle acque reflue), sei mesi prima della scadenza del permesso dovrà presentare un'istanza corredata di una dichiarazione sostitutiva. Al momento, invece, l'iter del rinnovo presenta una complessità tale da essere del tutto simile alla procedura per l'ottenimento dell'autorizzazione ex novo. L'agevolazione non si applicherà, però, per gli scarichi contenenti sostanze pericolose.
Impatto acustico. Viene previsto che alcune attività a bassa rumorosità, individuate in un'apposita tabella (attività ricreative, turistiche, sportive, culturali, palestre, sale da gioco, enti finanziari ecc.), sono esonerate dall'obbligo di presentare la documentazione di impatto acustico di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4 della legge quadro sull'inquinamento acustico. L'onere resta invece vigente per ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, attività culturali e palestre che utilizzano impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica. Per le attività che non rientrano nel predetto elenco, è comunque prevista un'altra forma di semplificazione: qualora le emissioni acustiche non superino i limiti fissati dal comune di riferimento oppure, in sua assenza, quelli individuati dal dpcm 14 novembre 1997, sarà possibile presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. Qualora le emissioni superino le soglie, invece, resterà obbligatoria la documentazione di cui all'articolo 8, comma 6 della legge n. 447/1995, predisposta da un tecnico qualificato in acustica.
Attuazione. Il dpr stabilisce che le imprese destinatarie delle semplificazioni dovranno presentare tutte le istanze, le autorizzazioni, le autocertificazioni e gli altri attestati richiesti dalla normativa in materia di ambiente allo Sportello unico per le attività produttive competente per territorio. Gli atti dovranno essere trasmessi esclusivamente in via telematica. A vigilare sulla concreta implementazione delle semplificazioni saranno, per quanto di rispettiva competenza, tre diversi ministeri (Ambiente, P.a. e Semplificazione normativa), in cooperazione con la Conferenza unificata e con il coinvolgimento delle associazioni imprenditoriali.
