a) lavoratori stagionali di Serbia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, Repubblica ex Iugoslavia di Macedonia, Repubblica delle Filippine, Kosovo, Croazia, India, Ghana, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Ucraina, Gambia, Niger e Nigeria;
b) lavoratori stagionali dei seguenti paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria: Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto.
Nell'ambito della stessa quota (60 mila unità) inoltre consente l'ingresso anche ai lavoratori di paesi precedentemente indicati, entrati in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale per almeno due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale. Le domande di nulla osta (va utilizzato il modello C-Stag.), come già avvenuto negli anni passati, si potranno presentare esclusivamente con modalità informatiche. La novità del 2011 è rappresentata dalle richieste di nulla osta pluriennale per lavoro stagionale. Il datore di lavoro, infatti, potrà specificare nella domanda che la sua richiesta mira a essere pluriennale, precisando la durata temporale del contratto che dovrà essere pari a quella già usufruita dal lavoro nei due anni precedenti. Per gli anni successivi al primo (ossia per il secondo e terzo anno), il ministero sta predisponendo un modello telematico di comunicazione, che entrerà in uso dal 1° gennaio 2012, attraverso il quale il datore di lavoro potrà (più semplicemente) esprimere la volontà di confermare l'assunzione del lavoratore, a prescindere dalla pubblicazione o meno del decreto flussi (stagionale).
