È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con la sentenza numero 4917, ha spezzato una lancia in favore dei proprietari delle abitazioni prestate a figli e nuore (o generi) e assegnate, dopo la separazione, al genitore che vive con i figli.
La decisione per certi versi sorprende. Ciò perché sulla casa familiare la giurisprudenza della Suprema corte è orientata da qualche anno a questa parte a dare la precedenza ai diritti dei bambini. Qui, invece, prevale il diritto di proprietà del comodante. Il caso in Puglia. Una coppia di Lecce era andata a vivere in una casa di proprietà della suocera. Dopo la separazione dal merito, da cui aveva avuto due figli, il giudice aveva assegnato l'abitazione alla mamma, affidataria dei bambini.
A questo punto la suocera si era rivolta al Tribunale di Lecce rivendicando il bisogno di abitare la casa dal momento che la convivenza con l'altra figlia era diventata insopportabile.
Era infatti bastata una lettera a circostanziare la situazione per far decidere il giudice pugliese nel senso della restituzione dell'immobile.
La decisione era stata poi confermata dalla Corte d'appello. Così la nuora ha fatto ricorso in Cassazione ma senza successo. La terza sezione civile ha infatti respinto il gravame sottolineando che «una volta chiarito che la madre di uno dei coniugi ha concesso in comodato l'immobile perché venisse adibito a casa familiare, il successivo provvedimento, intervenuto nel giudizio di separazione di autorizzazione in favore di uno di essi ad abitare la casa stessa (in questo caso la nuora con i nipoti), non è opponibile al comodante (proprietario) allorché lo stesso chieda la restituzione nell'ipotesi di sopravvenuto bisogno, segnato dai requisiti dell'urgenza e non della previsione, ai sensi dell'articolo 1809 c.c.».
Interessante anche l'espediente usato dall'anziana signora per riavere casa sua. Aveva fatto scrivere dall'altra figlia che la convivenza fra loro era diventata impossibile e che quindi riavere il suo appartamento era diventata un'esigenza primaria.
