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Lease back, vale il contratto

del 26/02/2011
di: Luca Fornaciari e Elena Montanari
Lease back, vale il contratto
In caso di cessione di un bene strumentale, nella fattispecie un immobile, ad una società di leasing nell'ambito di un'operazione di lease-back, la plusvalenza realizzata, va ripartita tra i vari anni d'imposta in funzione della durata del contratto di locazione; questa, in sintesi, la massima ricavabile dalla sent n. 5 del 16/11/2010 della sez .2 della Commissione tributaria provinciale di Modena.

La materia del contendere ha preso lo spunto da un operazione di lease-back in cui il cedente (soggetto non Ias) il bene alla società di leasing aveva «spalmato» la plusvalenza realizzata, lungo gli anni d'imposta ricompresi nella durata del contratto di locazione finanziaria, nel rispetto del disposto dell'art. 2425-bis comma 4 cc, secondo cui «Le plusvalenze derivanti da operazioni di compravendita con locazione finanziaria al venditore sono ripartite in funzione della durata del contratto di locazione». L'Agenzia delle entrate aveva contestato la legittimità dell'operato del cedente sul presupposto che la plusvalenza realizzata avrebbe dovuto scontare l'imposizione ai sensi dell'art. 86 comma 4 Tuir; nella fattispecie, per l'intero ammontare nell'anno 2005 essendo carenti le condizioni per la rateizzazione quinquennale ivi previste.

Il giudice emiliano ha ritenuto corretto il comportamento della società ricorrente: «Il lease-back è, infatti, negozio diverso, più complesso di una mera “cessione a titolo oneroso”, quantunque nella sua articolazione sia individuabile una cessione che (tuttavia) non ha autonomia causale essendo inscindibilmente collegata alla successiva operazione di locazione: la causa del negozio è infatti quella di finanziamento, diversa dunque dalle cause dei distinti segmenti negoziali che compongono il lease-back»; e, dunque, «la plusvalenza da lease-back non è riconducibile ad alcuna delle fattispecie indicate dall'art. 86 Tuir» in quanto non sarebbe una cessione a titolo oneroso. La pronuncia in commento fa emergere la sostanza economica dell'operazione e va contro il pacifico orientamento dell'Agenzia delle entrate così come esplicitato, da ultimo, nella circolare 38/E del 23/06/2010 e anteriormente nella risoluzione n. 237/E del 25/08/2009 ed ancora nella Cm n. 218/E/246102 del 30/11/2000. Non constano precedenti specifici da parte della Corte di cassazione, la quale, peraltro, nella sentenza n. 12044/2009 sottolinea chiaramente come, al di là della funzione del contratto atipico di lease-back, lo stesso sia «composto da due contratti, uno di vendita ed uno di locazione finanziaria» e dunque individua, si ripete al di là della funzione, al di là della causa, l'esistenza di un contratto di vendita e, dunque, di »una cessione a titolo oneroso« ex art .86, 1°comma, lett a) Tuir.

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