Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 4582 del 24 febbraio 2011, ha respinto il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Le bordate agli studi da parte della giurisprudenza di legittimità sembrano dunque non arrestarsi facilmente.
Questa volta la vittoria nella partita contro il fisco la segnata un ferramenta di Frosinone che, dopo aver ricevuto un avviso di accertamento basato sullo scostamento del reddito da lui dichiarato dagli standard, si era opposto spiegando che, data l'altissima concentrazione di supermercati in zona, era stato costretto ad abbassare molto i prezzi.
Il dato interessante della pronuncia è anche un altro. Lo scostamento che secondo i giudici sarebbe irrilevante date le circostanze legate al caso concreto era di 8 mila euro, una somma significativa per un volume d'affari modesto.
Ma secondo Piazza Cavour anche in questo caso deve prevalere il principio generale degli studi, sancito più di un anno fa dalle Sezioni unite della Cassazione, secondo cui «la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema unitario che non si colloca all'interno della procedura di accertamento di cui all'art. 39 del dpr 29 settembre 1973, n. 600, ma la affianca, essendo indipendente dall'analisi dei risultati delle scritture contabili, la cui regolarità, per i contribuenti in contabilità semplificata, non impedisce l'applicabilità dello standard, né costituisce una valida prova contraria, laddove, per i contribuenti in contabilità ordinaria, l'irregolarità della stessa costituisce esclusivamente condizione per la legittima attivazione della procedura standardizzata». Solo qualche giorno fa una altro Collegio della sezione tributaria ha sancito l'inapplicabilità degli studi nel caso in cui lo scostamento è giustificato da una vendita inferiore dovuta da un'alta concentrazione di concorrenti in zona (sentenza n. 3923 del 17 febbraio 2011). È quindi evidente come in queste ultime decisioni la Cassazione abbia tenuto in considerazione anche le regole del mercato che sono fondamentali per arrivare a una corretta individuazione del giro d'affari dell'azienda e quindi del reddito imponibile. Anche la Procura generale della Suprema corte era allineata alla posizione presa dal Collegio.
