Quota Inail. In seguito alla riforma dell'Inail (dlgs n. 38/2000), la quota dovuta per l'assistenza infortuni sul lavoro, a decorrere dal 1° gennaio 2002, è fissata in misura pari al 13,2435%. Rimane quindi invariata per il 2011.
Minimale di retribuzione. Il limite minimo di retribuzione giornaliera da valere per l'anno 2011, ai fini dell'imposizione dei contributi dovuti per gli operai agricoli a tempo indeterminato è pari a 38,96 euro. Mentre per la quota di retribuzione mensile superiore a 3.587,00 euro, pari al tetto pensionabile 2011 (43.42,00 euro annui), l'aliquota contributiva a carico degli operai a tempo indeterminato va maggiorata di un punto.
Riduzioni. L'art. 1, comma 45 della legge di stabilità del 2011 (legge n. 220/2010) proroga sino al 31 luglio 2011 le agevolazioni già in essere per l'anno 2010 a favore delle aziende ubicate o che comunque operano nei territori montani, definiti particolarmente svantaggiati, e nei territori svantaggiati, comprese le aree della ex Cassa del Mezzogiorno. Dal 1° agosto al 31 dicembre 2011 tornano ad applicarsi le riduzioni contributive in precedenza stabilite (ex art. 11, comma 27, della legge n. 537/1993). I contributi per l'anno 2011 sono quindi, dovuti nelle seguenti misure:
- nei territori montani particolarmente svantaggiati la riduzione compete nella misura del 75% sino a luglio e del 70% a partire da agosto dei contributi a carico del datore di lavoro;
- nelle zone agricole svantaggiate, comprese le aree dell'obiettivo 1, di cui al regolamento (Ce) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonché i territori dei comuni delle regioni Abruzzo, Molise e Basilicata, la riduzione contributiva compete nella misura del 68% sino a luglio e del 40% a partire da agosto.
