Trasferimento di quote. Il decreto interministeriale del 21 febbraio 1996, in attuazione dell'art. 3, comma 23 della legge n. 335/1995, ha elevato al 32% (27,57 + 4,43) l'aliquota di finanziamento del Fpld, con contestuale riduzione delle aliquote dovute per Tbc (0,14%), indennità economiche di maternità(0,57%) e Cuaf (3,72%). Nei casi in cui la variazione delle suddette aliquote non ha consentito di raggiungere al 1° gennaio 1996 l'aumento di 4,43 punti percentuali dell'aliquota Fpld, per via della entità delle aliquote, ovvero a causa della esclusione dalle stesse, il relativo onere è stato scaglionato, mediante un incremento dello 0,50% biennale a carico del datore di lavoro, a decorrere dal 1° gennaio 1997. Ne consegue che a decorrere dal 1° gennaio 2011, i datori di lavoro che si trovavano nelle suddette condizioni, devono aumentare la quota destinata al Fpld di un ulteriore 0,50% sino al raggiungimento del 32%, cui si deve aggiungere lo 0,70% ex Gescal per i datori di lavoro tenuti al versamento.
Cig e mobilità. L'art. 1, comma 32 della legge n. 220/2010 (legge di stabilità 2011) ha disposto lo slittamento, al 31 dicembre 2011, di una serie di provvedimenti legislativi, quali la proroga dei trattamenti straordinari di cig e di mobilità per le imprese esercenti attività commerciali (compresa la logistica) e per le agenzie di viaggio e turismo (compresi gli operatori turistici) con più di 50 dipendenti, nonché per le imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti. I datori di lavoro destinatari del provvedimento sono dunque tenuti al versamento della contribuzione (0,90% e 0,30%) a partire dalla denuncia afferente al periodo di paga «gennaio 2011», senza soluzione di continuità rispetto al 2010.
Misura compensativa per tfr. Relativa mente alle misure compensative a favore delle imprese che conferiscono il tfr a forme pensionistiche complementari (ex art. 8 del dl n. 203/2005), la circolare ricorda che l'esonero dal versamento dei contributi (dovuti alla gestione ex art. 24 della legge n. 88/1989), già previsto per il 2010 in misura pari allo 0,23%, per l'anno in corso è stabilito, per ciascun lavoratore, in misura pari allo 0,25%.
Incentivi a favore del reimpiego. La legge di stabilità ha prorogato, per il 2011, una serie di interventi finalizzati al reimpiego di soggetti disoccupati che versano in particolari situazioni, già introdotti dalla Finanziaria 2010 (art. 2, commi 134, 135 e 151). L'art. 1, comma 31 della medesima legge ha previsto la proroga, per l'anno in corso, delle disposizioni (art. 7-ter della legge n. 33/2009) in materia di incentivi in favore dell'assunzione di lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga. Nell'ambito delle misure finalizzate al mantenimento del personale in azienda e alla ripresa dell'attività produttiva, l'art. 1, comma 33 della legge di stabilità 2011, ha altresì prorogato la possibilità per l'impresa di utilizzare i lavoratori percettori di trattamenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, in progetti di formazione o riqualificazione che possono includere attività produttiva connessa all'apprendimento.
Sgravio contributivo. Nella legge di stabilità 2011 trova spazio pure lo sgravio contributivo sulle erogazioni previste dalla contrattazione di secondo livello, che continuerà a trovare applicazione anche nel 2011. Per quanto riguarda i criteri e le modalità di erogazione dell'incentivo, la legge n. 220/2010 conferma quanto già disposto in materia per il triennio sperimentale 2008-2010.
