L'operazione di passaggio delle quote azionarie avvenne, ai tempi, attraverso l'utilizzo di due società estere interposte, con sede rispettivamente a Madeira e nel paradiso fiscale interno agli Usa, ovvero lo stato americano del Delaware. Ma la plusvalenza, secondo le Fiamme gialle, pur essendo formalmente incamerata dalle società interposte, sarebbe in effetti da imputare a Chiron Blood Testing in base all'art 37, comma 3, del dpr 600/73. Le regole ordinarie sulla tassazione dei non residenti stabiliscono, infatti, che per il soggetto non residente il capital gain costituisce un reddito prodotto in Italia, visto che nella provincia di Siena si erano creati i presupposti economici che avevano portato all'aumento di valore della partecipazione. Alla luce di questo ragionamento, la società delle Bermuda, che ha omesso di presentare in Italia la dichiarazione dei redditi prodotti nel nostro paese, è stata considerata evasore totale. «L'assenza di regimi convenzionali con lo stato di Bermuda ha portato ad applicare il diritto interno allo stato», ha spiegato la Guardia di finanza di Siena ieri nel corso della presentazione dei risultati dell'attività 2010, aggiungendo di avere già inoltrato il fascicolo alla magistratura competente.
«L'imposta è stata pertanto applicata alla società non residente secondo le regole ordinarie del Tuir. Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 151 e 23 del Tuir, la plusvalenza derivante dalla cessione delle partecipazioni nella società italiana è imponibile in Italia. La società di Bermuda, che ha pertanto omesso di presentare in Italia la prescritta dichiarazione dei redditi ivi prodotti, è da considerarsi, a tutti gli effetti, evasore totale».
