In un caso l'indagine, realizzata anche mediante l'utilizzo delle intercettazioni telefoniche, ha portato all'emersione di una frode attuata tramite fatture per operazioni soggettivamente inesistenti. La truffa, rileva la Ctp Vicenza, si manifestava in una forma diversa da quelle tipiche, che sono l'interposizione fittizia utilizzata allo scopo di far figurare come soggette a Iva operazioni esenti (come le importazioni da paesi Ue) oppure come soggette ad aliquota Iva piena operazioni che in realtà sono soggette a Iva ridotta. In questo caso, invece, l'Ufficio ha contestato alla società di avere effettuato acquisti sul mercato nero, e cioè «da operatori che producono o acquistano e vendono in regime di assoluta illegalità (cosiddetta economia sommersa) e di avere quindi contabilizzato tali operazioni appoggiandole a fatture rilasciate da soggetti di comodo».
Nel secondo caso, l'amministrazione finanziaria contestava all'impresa indebita detrazione di Iva relativa a fatture per operazioni inesistenti, costi indeducibili e irregolare tenuta della contabilità. Secondo i giudici tributari vicentini, i controlli hanno messo in luce una frode nelle operazioni di acquisto del pellame portata a termine attraverso l'uso illecito dell'istituto del deposito fiscale Iva. Il meccanismo funzionava così: l'importatore (soggetto giuridico interposto) a fronte di acquisti extra Ue, senza alcun esborso Iva, effettuava cessioni interne con emissione di fatture con Iva. Così facendo, si generava in capo alla società interposta un debito Iva in realtà mai pagato, mentre il cessionario nazionale portava indebitamente in detrazione detta Iva, mai assolta dal cedente. A sostegno della tesi del fisco, si legge nella sentenza, le indagini hanno anche fatto emergere in capo alle società interposte mancanza di professionalità, inadeguata solidità patrimoniale, assenza di autonomia finanziaria e di struttura organizzativa, grave inosservanza degli obblighi tributari e un «conseguimento di risultati eccezionali sin dal primo anno di attività con volumi di affari elevati, non giustificati dalle potenzialità economico-patrimoniali e finanziarie dei soci, operanti in un settore dove c'è rilevante competitività e professionalità».
