La tassazione agevolata sui premi legati a incrementi di produttività è stata introdotta inizialmente dal dl 185/2008 fino a tutto il 2010, e con il comma 1, dell'art. 53 del dl 78/2000 e con il comma 47, dell'art. 1 della successiva legge 220/2010 (Legge di stabilità per il 2011) estesa al 2011. Nell'attesa che venisse emanato un documento per spiegare esattamente i comportamenti da seguire, l'applicazione del beneficio per l'anno 2011 appariva incerto.
La procedura che consente la detassazione delle voci retributive connesse a produttività, efficienza organizzativa e simili risulta significativamente innovata alla luce della circolare congiunta n. 3/E del 14 febbraio 2011 redatta dall'Agenzia delle entrate e dal ministero del lavoro, che chiarisce come «La norma ha subordinato, pertanto, la concessione della agevolazione alla circostanza che la retribuzione premiale sia erogata in attuazione di accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali ( )».
In particolare il dl 78/2010 prevedeva che le somme correlate a incrementi produttivi, erano soggette a una imposta sostitutiva solamente se previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali.
La circolare n. 3/2011 ha confermato quanto anticipato dal dl 78/2010 e sottolinea come sono considerati esclusi dal beneficio fiscale gli emolumenti premiali corrisposti sulla base di accordi o contratti collettivi nazionali di lavoro ovvero di accordi individuali tra datore di lavoro e prestatore di lavoro.
I contratti o gli accordi non devono essere solo collettivi, ma contemporaneamente anche di secondo livello. Gli accordi sindacali di secondo livello, che costituiscono la condizione necessaria affinché il datore di lavoro possa assoggettare le somme collegate a efficienza e competitività, all'aliquota del 10%, devono essere sottoscritti a livello territoriale, aziendale o di gruppo, con i rappresentanti sindacali territoriali o aziendali.
Per la detassazione non si applica dunque quanto disposto dall'Inps con riferimento allo sgravio contributivo di cui all'articolo 1, comma 67 della legge 247/2007. La detassazione è comunque direttamente applicabile in caso ci siano i requisiti, senza necessità di accoglimento di istanza o ammissione come avviene per la contribuzione. Basta dunque la parola? Per la tassazione sostitutiva al 10% delle somme corrisposte ai lavoratori dipendenti del settore privato per incrementi di produttività, confermata per il 2011 con limite reddituale di accesso al beneficio innalzato a 40 mila euro, non serve un documento cartaceo: sarà il datore a certificare che gli importi sono erogati in attuazione di un accordo o di un contratto collettivo territoriale o aziendale e a fornirne prova, se richiesta.
Sembra dunque chiaro che il legislatore non abbia ritenuto sufficiente la sussistenza di contratti collettivi nazionali e che si sia valutato un contesto di relazioni sindacali profondamente aspre.
La Cassazione ha da tempo ricondotto la contrattazione collettiva post corporativa nell'ambito della disciplina di diritto comune delle obbligazioni e dei contratti, complice la mancata attuazione dell'articolo 39 della Costituzione e l'articolo 1350 del codice civile che non elenca fra gli atti che devono essere fatti per iscritto la categoria dei contratti collettivi. Di conseguenza, da molto tempo si ritiene che l'accordo sindacale possa essere raggiunto anche in forma verbale. Peraltro, è indubbio che la stipula in forma scritta dell'accordo collettivo renderebbe più agevole per il datore di lavoro, in caso di accertamenti, la prova circa l'esistenza delle condizioni per l'applicazione del beneficio.
La circolare 3/2011 ha confermato che per l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 10% «è condizione sufficiente l'attestazione, da parte datoriale nel Cud, che le somme... siano state erogate in attuazione di quanto previsto da uno specifico accordo o contratto collettivo territoriale o aziendale della cui esistenza il datore di lavoro, su richiesta, dovrà fornire prova».
Da notare come gli accordi o i contratti debbano essere stipulati in presenza delle rappresentanze sindacali e qualora le aziende decidessero di valorizzare il maggior rendimento del lavoratore senza un preventivo accordo sindacale, una eventuale corresponsione ulteriore non potrebbe beneficiare della detassazione fiscale, poiché risulterebbe decisa unilateralmente dal datore di lavoro.
Questo iter operativo lascia perplessi, non si tratta di deliberare in merito ai principi fondamentali di diritto comune dei lavoratori, qui parliamo della libertà dell'impresa di decidere come incrementare la soddisfazione dei lavoratori, migliorando nel contempo la produttività aziendale.
Ogni datore di lavoro agisce autonomamente e in piena consapevolezza durante la gestione di una attività e deve potersi avvalere delle medesime facoltà anche quando ritiene opportuno premiare i più meritevoli.
Se viene emanata una norma per favorire tali comportamenti, anche con l'obiettivo di un innalzamento dell'andamento dei mercati economici e del lavoro, prevedendo un regime fiscale di favore, non si può poi decidere di limitarli subordinandoli alle relazioni sindacali.
In merito all'interessenza con le rappresentanze sindacali, dal tono della circolare, appare più corretto agire con le Rappresentanze sindacali unitarie (Rsu). Infatti con questo tipo di relazione, l'accordo si espanderebbe «erga omnes», ovvero nei confronti di tutti i lavoratori, mentre un accordo con le rappresentanze sindacali aziendali (Rsa) farebbe valere i propri effetti solo sui lavoratori iscritti al sindacato.
Ricordiamo che le Rsu possono essere costituite nelle aziende con un numero di dipendenti superiore a 15, quindi le piccole aziende, con un numero di lavoratori inferiori, non vi rientrano. Pensiamo alle piccole e medie imprese o pmi che normalmente non hanno rapporti con le associazioni sindacali, potrebbero depositare l'accordo o il contratto presso l'Inps, la Dpl o l'Inail e usufruire comunque della tassazione agevolata. Sarebbe sufficiente documentare l'accordo per poter godere del beneficio. È impensabile dover costringere una piccola realtà produttiva a relazionarsi con le parti sindacali.
Una considerazione importante, sempre in seno alle piccole imprese, è rappresentata dalla mancata volontà del lavoratore di iscriversi ad una qualsiasi associazione sindacale. L'azienda per potersi avvantaggiare di una minor tassazione, ovvero per voler gratificare il lavoratore sarebbe costretta a sottoscrivere un accordo o contratto con le Rsu, dando luogo ad una forma di «sindacato di comodo».
La circolare precisa che gli importi sono assoggettabili all'imposta sostitutiva anche sul solo presupposto che essi siano stati corrisposti in attuazione di accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali.
Però l'accordo con l'associazione di categoria è ben diverso dall'accordo aziendale. Per esempio, se all'atto di stipula dell'accordo o del contratto, sul tavolo della trattativa partecipano l'azienda e la parte sindacale, e non vengono menzionate le organizzazioni datoriali, ci troveremmo in presenza di uno sbilanciamento di forze, mancando il requisito della bilateralità e della equa rappresentatività. Venendo meno la partecipazione dell'organizzazione datoriale, si cambiano le regole della contrattazione collettiva nazionale, in forza della maggior rappresentatività richiesta anche per le stesse organizzazioni di categoria.
