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Sgravi ad personam negli uffici doganali

del 22/02/2011
di: Sandro Zuliani
Sgravi ad personam negli uffici doganali
In dogana, sgravi ad personam. In materia di obbligazioni doganali, la normativa comunitaria è di ostacolo a una normativa nazionale sulla disciplina della solidarietà che preveda che lo sgravio dei dazi all'importazione concesso ad uno dei condebitori libera tutti gli altri. È quanto ha deciso la corte di giustizia Ue con la sentenza 17 febbraio 2011, causa C-78/10, concernente l'interpretazione delle disposizioni degli artt. 213, 233 e 239 del codice doganale comunitario (regolamento 2913/1992). La corte, in sintesi, ha anzitutto osservato che, diversamente dal regolamento 1031/88, che demandava agli ordinamenti degli stati membri la disciplina applicabile in caso di pluralità di debitori dell'obbligazione doganale, l'art. 213 cdc non effettua più alcun rinvio al diritto nazionale e non prevede nulla al riguardo. Il codice, infatti, pur prevedendo l'estinzione dell'obbligazione doganale in caso di sgravio, non precisa se, in caso di pluralità di debitori, l'estinzione riguardi soltanto chi chiede lo sgravio o se si estenda necessariamente a tutti gli altri. Ciò premesso, la corte ritiene che sia doveroso interpretare la disposizione nel senso di limitare l'estinzione al solo soggetto che ha chiesto lo sgravio. Questo perché, in primo luogo, lo sgravio dei dazi va sottoposto a interpretazione restrittiva. Inoltre, l'art. 213 del cdc mira a raggiungere l'obiettivo di riscossione effettiva dell'obbligazione doganale e quindi a garantire la tutela delle risorse proprie dell'Ue; il meccanismo della solidarietà, infatti, è posto al fine di rafforzare l'efficacia dell'azione di recupero dei diritti doganali. In questo contesto, l'applicazione di un principio del diritto nazionale volto a estendere a tutti i condebitori lo sgravio accordato a uno di essi, comporterebbe l'estinzione dell'obbligazione nella sua integrità e contrasterebbe quindi con il suddetto obiettivo. L'obbligo di solidarietà dei vari debitori, peraltro, nel caso di specie deriva da fatti generatori diversi. In una situazione del genere, poi, la valutazione dei presupposti per la concessione dello sgravio, tra cui l'assenza di manovre fraudolente, va effettuata tenendo conto delle circostanze specifiche di ciascun condebitore, per cui le conclusioni raggiunte nei riflessi di uno di essi non possono, in linea di principio, essere estese agli altri.

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