È questa, in estrema sintesi, la risposta fornita dall'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 15/e di ieri in riferimento all'esenzione o meno dagli obblighi del monitoraggio fiscale per le polizze di assicurazioni estere offerte in regime di libera prestazione in Italia.
Per quanto attiene alle modalità con le quali con le quali viene conferito l'incarico all'intermediario finanziario residente, la risoluzione di ieri precisa che le stesse sono di fatto irrilevanti. Tale incarico potrà quindi essere fornito sia dalla compagnia estera, attraverso apposita clausola contrattuale all'interno della polizza, sia da parte dello stesso contribuente.
È proprio la presenza dell'intermediario finanziario residente che soddisfa dunque i requisiti necessari per l'esonero dagli obblighi del monitoraggio fiscale e quindi dalla compilazione del modulo RW della dichiarazione da parte del contribuente. Per tale motivo nelle ipotesi di revoca o scadenza dell'incarico l'intermediario residente, a decorrere dal periodo d'imposta 2011, provvederà alla comunicazione all'amministrazione finanziaria dei dati relativi al contribuente contraente la polizza estera, all'interno della dichiarazione dei sostituti d'imposta modello 770.
L'intervento dell'intermediario residente, tanto nella fase di costituzione del rapporto assicurativo quanto in quello di chiusura, si legge nella risoluzione in commento, è dunque l'elemento cardine che fa scattare l'esonero dagli obblighi di monitoraggio fiscale, perché mette in condizione l'amministrazione finanziaria di potersi rivolgere ad un soggetto che per la sua qualità è tenuto al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 1 del citato decreto legge n. 167 del 1990 in relazione ai flussi finanziari riconducibili alle polizze assicurative stesse.
