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Calamità, i professionisti deducono per cassa

del 19/02/2011
di: La Redazione
Calamità, i professionisti deducono per cassa
I professionisti possono dedurre seguendo il criterio per cassa i contributi previdenziali sospesi a causa di calamità naturale. Lo scomputo avviene nel periodo di effettivo versamento piuttosto che nell'anno di competenze. A queste conclusioni giunge la risoluzione n. 17/E di ieri, con cui l'Agenzia delle entrate apre ai titolari di reddito di lavoro autonomo residenti in zone colpite da eventi catastrofici come i terremoti. Il documento di prassi prende le mosse dall'istanza di interpello presentata da un ordine professionale interessato a sapere se la deroga al principio di cassa per la deducibilità dei contributi previdenziali sospesi in seguito a calamità naturali, prevista dall'articolo 36, comma 32, del dl 223/2006, sia obbligatoria o facoltativa per i professionisti dei territori danneggiati. Obbligare questi ultimi a dedurre i contributi in un periodo diverso da quello di effettivo versamento, infatti, non sarebbe compatibile con le finalità della norma, volta ad assicurare ai contribuenti una maggiore disponibilità finanziaria proprio nel momento in cui si manifestano con più forza gli effetti delle calamità. L'Agenzia sposa la tesi del richiedente ed è consapevole del fatto che i professionisti, quando si verificano disastri naturali, possono produrre redditi bassi e registrare, di conseguenza, delle perdite. Poiché queste non sono riportabili negli anni successivi se non trovano capienza nel reddito complessivo dell'anno in cui si realizzano, i lavoratori autonomi di fatto possono trovarsi nell'impossibilità di sfruttare il beneficio della deduzione dei contributi. È appunto per evitare quest'eventualità che la risoluzione n. 17/E riconosce a questi contribuenti la possibilità di dedurre i versamenti previdenziali nel periodo in cui non sono più sospesi, seguendo il principio di cassa e non quello di competenza.
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