In base alla normativa europea la libera circolazione dei lavoratori non si applica al settore pubblico, ragion per cui le assunzioni possono essere limitate ai cittadini dello stato membro ospitante, ma soltanto nel caso, secondo la rigida interpretazione della Corte di giustizia Ue, di posti che comportano l'esercizio dell'autorità pubblica e la responsabilità di salvaguardare interessi generali dello stato. La restrizione non si applica quindi ai medici operanti nelle strutture sanitarie pubbliche né agli insegnanti delle scuole pubbliche. Così, i precedenti periodi di lavoro maturati in altri stati membri vanno contabilizzati dai servizi sanitari italiani all'atto di determinare l'inquadramento professionale come se si trattasse di un'esperienza maturata in Italia. Nel caso degli insegnanti la legislazione italiana stabilisce che, ai fini delle graduatorie delle liste di riserva degli insegnanti e dei punti attribuiti a tutte le qualifiche professionali (comprese quelle ottenute in altri Stati membri), vengano concessi punti addizionali alle qualifiche specifiche esclusivamente se ottenute in Italia. Ciò si traduce in una discriminazione indiretta a motivo della nazionalità.
