È quanto stabilito dalla Corte di cassazione che con una brevissima sentenza, la numero 3500 dell'11 febbraio 2011, ha accolto il ricorso di un contribuente al quale il fisco aveva revocato i benefici fiscali per la prima casa dal momento che l'uomo non era riuscito a trasferire la sua residenza nel nuovo immobile, causa lavori di ristrutturazione.
Poche parole per affermare un principio importante. Il secondo mezzo presentato dal contribuente, dice la Cassazione, è fondato, «tenuto conto che risulta correttamente denunciato che la questione con lo stesso posta relativa allo svolgimento di attività lavorativa nel comune di ubicazione dell'immobile, sembra rilevante ai fini della decisione».
Sono più d'una le decisioni recenti della Suprema corte che hanno aperto, con maggiore facilità, alle agevolazioni fiscali prima casa, anche in caso di residenza in altro luogo. Sempre lo stesso giorno la sezione tributaria, con la sentenza numero 3507 (si veda ItaliaOggi del 12 febbraio) aveva sancito che il diritto alle agevolazioni fiscali per la prima casa anche in favore del contribuente che non ha ottenuto entro i termini di legge il trasferimento della residenza, pur avendone già fatto istanza. Infatti anche se tali benefici spettano e possono essere conservati soltanto se l'acquisto sia seguito da effettiva realizzazione della destinazione dell'immobile acquistato ad abitazione propria, quantomeno entro il termine di decadenza del potere di accertamento dell'ufficio in ordine alla sussistenza dei requisiti per fruire di detti benefici, l'impossibilità di realizzare il proposito abitativo entro i termini va valutato secondo parametri di ragionevolezza.
Nel 2010 l'orientamento della giurisprudenza non era stato così elastico. Con la sentenza numero 14399 i giudici avevano infatti affermato che la fruizione dell'agevolazione fiscale per l'acquisto della prima abitazione richiede che l'immobile sia ubicato nel comune ove l'acquirente ha la residenza. E poi, «attesa la lettera e la formulazione della norma, nessuna rilevanza giuridica può essere riconosciuta alla realtà fattuale, ove questa contrasti con il dato anagrafico, o all'eventuale successivo ottenimento della residenza, essendo quest'ultima presupposto per la concessione del beneficio che deve sussistere alla data dell'acquisto».
