Sono queste le conclusioni più interessanti contenute nella circolare n.4/e diffusa ieri dalle entrate a commento delle novità normative in tema di partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale e contributivo contenute nel dl 78/2010. La circolare in commento si occupa, ovviamente, anche delle novità introdotte dal decreto in tema di accertamento sintetico senza però fornire novità di rilievo. Su questo fronte, recita il documento di prassi «considerata la rilevanza delle modifiche normative in esame, si rinvia ai futuri chiarimenti da parte dell'Agenzia delle entrate».
Tornando alla partecipazione dei comuni all'accertamento la circolare ricorda come a seguito delle modifiche introdotte dall'articolo 18 del dl 78/2010 gli enti locali, o i loro consorzi, dispongono oggi di tutta una serie di informazioni desumibili dalla consultazione delle dichiarazioni dei redditi presentate dai loro concittadini. Allo stesso tempo i comuni, sempre in virtù delle novità normative contenute nel dl 78/2010, saranno avvisati dagli uffici locali delle entrate prima dell'emissione di un avviso un accertamento sintetico. Da tale segnalazione il comune avrà un lasso temporale di 60 giorni per intervenire nell'accertamento fornendo all'ufficio elementi utili ai fini della determinazione sintetica del reddito del contribuente. Questi nuovi strumenti a disposizione dei comuni fanno propendere l'Agenzia delle entrate per una partecipazione di tali enti non più eventuale ma bensì obbligatoria nell'attività di accertamento fiscale. Subito dopo aver descritto le nuove armi messe a disposizione dei comuni la circolare in commento dispone infatti come gli stessi, qualora siano a conoscenza di dati, fatti o elementi rilevanti ai fini dell'accertamento siano obbligati a trasmetterli al competente ufficio delle Entrate.
Andrea Bongi
