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Per svolgere l'attività non c'è obbligo d'iscriversi all'albo

del 15/02/2011
di: Marco Mastracci www.mpmlegal.it
Per svolgere l'attività non c'è obbligo d'iscriversi all'albo
Da troppo tempo ormai, anche a seguito delle norme sulla liberalizzazione delle professioni, alcune Camere di commercio italiane pretendono da chi intende svolgere attività di agente di commercio l'iscrizione all'Albo degli agenti presso il registro delle imprese.

Tuttavia, la sentenza n. 4817, pronunciata dalla Corte di cassazione in data 18/05/1999, ha chiarito in modo inequivocabile la non obbligatorietà di tale iscrizione nonché ha enunciato principi rilevanti, oltre che nel caso di specie, in ordine ai rapporti tra legislazione nazionale e legislazione comunitaria. Infatti, con riferimento agli agenti e alla obbligatorietà o meno dell'agente di essere iscritto a un apposito albo, vi è una contraddizione tra le due discipline normative. Più precisamente, la legge 12/03/1968 n. 316 dispone, per i soggetti che svolgano attività di agente, l'obbligo di iscrizione in un apposito albo; la successiva legge 09/05/1985 n. 204 ribadisce il divieto di svolgimento dell'attività di agente per i soggetti non iscritti al ruolo. Al contrario, la direttiva comunitaria n. 86/653 del 18/12/1986 sancisce il diritto degli agenti di commercio di svolgere la loro attività indipendentemente dall'iscrizione in appositi albi. Sulla scorta di questa normativa di riferimento, nel caso specifico un soggetto aveva di fatto svolto attività di agente di commercio per una società, senza essere iscritto al corrispondente ruolo. Non avendo ricevuto tutti i compensi dovuti, l'agente di fatto si era rivolto al giudice del lavoro per ottenerne il pagamento. Tuttavia, il Tribunale di Roma rigettava la domanda, richiamando la normativa italiana sopra citata e, conseguentemente, ritenendo nullo il contratto di agenzia di fatto stipulato da un soggetto non iscritto all'albo. La sentenza del Tribunale è stata però riformata dalla Corte di cassazione. Con la pronuncia prima indicata, la suprema Corte ha infatti ritenuto inapplicabile le leggi nn. 316/68 e 204/85, in quanto contrastanti con la direttiva comunitaria. La Corte ha anche fatto riferimento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee in data 30/04/1998, secondo cui la citata direttiva osta ad una normativa nazionale che subordini la validità di un contratto di agenzia alla iscrizione dell'agente di commercio in un apposito albo.La Corte di cassazione ha ritenuto che tanto la sentenza della Corte di giustizia, quanto la direttiva comunitaria devono ritenersi produttive di effetti nel nostro ordinamento. È vero infatti che solo attraverso un regolamento la comunità è in grado di dettare norme uniformi e capaci di inserirsi immediatamente negli ordinamenti nazionali. Tuttavia, prosegue la Corte, anche alle direttive comunitarie deve essere riconosciuta un'efficacia diretta, qualora esse presentino un contenuto sufficientemente preciso e non condizionato. Questa condizione si verifica allorquando la direttiva sancisca un obbligo in termini inequivoci e non soggetto ad alcuna condizione, né subordinato, in relazione alla sua osservanza o ai suoi effetti, all'emanazione di alcun atto da parte degli stati membri o delle istituzioni della Comunità. Pertanto, conclude la Corte, il giudice italiano deve disapplicare la norma nazionale in conflitto con la direttiva comunitaria, ove questa riguardi un rapporto fra Stato e privati. Poiché la normativa italiana sopra richiamata riguarda evidentemente il rapporto tra lo stato e gli agenti, quindi un soggetto privato, deve ritenersi che rispetto a questa norma la direttiva comunitaria abbia efficacia diretta, con conseguente obbligo per il giudice nazionale di disapplicare la disposizione interna incompatibile.

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