
L'intervento delle Entrate attraverso il suddetto documento di prassi amministrativa si è reso necessario a seguito di numerose richieste di chiarimenti in merito agli adempimenti dei sostituti d'imposta nel periodo di sospensione previsto dal citato decreto che si estende fino al prossimo 30 giugno. Sospensione che, come si legge nel decreto sopra ricordato, opera nei confronti dei soggetti inclusi negli elenchi allegati e riguarda, per il periodo dal 31 ottobre al 30 giugno 2011, la sospensione dei termini relativi ai versamenti, anche rateizzati, delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive scadenti nel medesimo periodo nonché quella dei termini relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.
La risoluzione in commento, dopo aver precisato che detta sospensione non opera nei confronti dei sostituti d'imposta, ribadisce anche l'impossibilità per questi ultimi di utilizzare nel modello Cud 2011 e nel modello 770/2001 lo specifico codice descrittivo previsto negli elenchi degli eventi eccezionali per individuare al sospensione dei versamenti. Dell'utilizzo di tale codice di sospensione, precisa inoltre la risoluzione in commento, potranno avvalersi solamente i soggetti inclusi negli elenchi dei soggetti danneggiati dai suddetti eventi calamitosi, nella compilazione delle dichiarazioni che gli stessi dovranno presentare ai fini delle imposte sui redditi e sulle attività produttive.