Insomma, con la sentenza numero 3326 dell'11 febbraio 2011, la sezione tributaria della Suprema corte segna una significativa battuta d'arresto sia sugli studi di settore sia sulla documentazione extracontabile. Il succo è che questi dati, raccolti dalle Fiamme gialle, devono essere suffragati da altri elementi raccolti dall'ufficio delle imposte. Pena, l'illegittimità dell'accertamento fiscale.
Aderendo in pieno alle motivazioni della commissione tributaria regionale della Campania, la Cassazione ha chiarito che «l'onere probatorio dei fatti su cui si fonda la pretesa tributaria è a carico dell'ufficio e questi non può limitarsi a recepire acriticamente i rilievi della polizia tributaria». Ma non solo. L'altra ragione che ha fatto propendere i giudici di legittimità per bocciare il ricorso del fisco è che questo «non ha spiegato la valenza del richiamo a detti studi» né ha evidenziato «qualche collegamento tra gli studi e il contenuto dell'accertamento operato in capo al contribuente».
Una decisione, quella depositata ieri dalla Suprema corte, che di certo è destinata a creare una disparità di opinioni e forse di filoni giurisprudenziali. Infatti, mentre finora sono state decine le pronunce di legittimità che hanno ritenuto legittimo l'accertamento basato su verifiche su documenti extracontabili (il floppy, il brogliaccio), trovati dagli agenti non solo in azienda ma anche in macchina (è di pochi giorni fa la pronuncia della Suprema corte che ha sdoganato gli appunti dell'ambulante, sequestrati dalla Fiamme gialle senza autorizzazione della procura), per quelli di ieri ha invece ritenuto insussistente questa presunzione.
Per citare solo alcuni dei precedenti difformi basta pensare alla sentenza numero 17365 del 2009, con la quale la sezione tributaria ha sancito che è valido l'accertamento induttivo basato sulla documentazione extracontabile (floppy disk) senza la necessità di verifiche incrociate sui conti bancari e sui nominativi dei clienti. Ma non è ancora tutto. L'anno prima (sentenza 8255) la stessa Cassazione aveva stabilito che «è legittimo l'accertamento fiscale, nei confronti di un'impresa, che si fonda su un floppy disk trovato a casa di un ex collaboratore dell'azienda».
Ma qui il caso è ancora diverso. La società, un negozio di abbigliamento, nei confronti della quale il fisco aveva spiccato l'accertamento era finita nel mirino della Guardia di finanza che aveva redatto un doppio verbale, uno sullo scostamento dagli studi di settore e l'altro i ricavi in nero trovati sul floppy.
Due elementi, questi, che, nonostante combinati insieme dall'ufficio delle entrate non sono stati sufficienti a sorreggere l'accertamento. Infatti, secondo la Cassazione, queste presunzioni recepite pedissequamente dal fisco (senza nessun'altro elemento che potesse provare l'evasione fiscale) andrebbero avvalorate da altri elementi. Questo potrebbe scontrarsi con problemi pratici dell'ufficio delle imposte che, a giudicare da questa decisione, sarebbe costretto a trovare una prova schiacciante.
Le difficoltà interpretative legate a questa sentenza sono testimoniate anche dalla posizione assunta dalla procura generale della Suprema corte che aveva sollecitato di accogliere il ricorso dell'amministrazione finanziaria.
