Due aliquote. Per quanto riguarda la cosiddetta gestione separata Inps, la Finanziaria 2007 ha introdotto due aliquote fisse e riferite l'una a tutti gli iscritti che non risultino assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria e l'altra a tutti i rimanenti iscritti. Come negli anni precedenti per gli iscritti che non risultino già assicurati è dovuta l'ulteriore aliquota contributiva (istituita dall'art. 59, comma 16, della legge n. 449/1997) per il finanziamento di maternità, assegni per il nucleo familiare, degenza ospedaliera e, per determinate categorie, malattia. La quota aggiuntiva è pari allo 0,72%. Conseguentemente le aliquote dovute a decorrere dal 1° gennaio 2011 sono complessivamente fissate come segue:
a) 26,72% (26,00 aliquota pensionistica più 0,72 di aliquota aggiuntiva), dovuto da tutti i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie;
b) 17,00%, dovuto dai soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela obbligatoria.
Massimale di reddito. Le predette aliquote sono applicabili facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla gestione separata fino al raggiungimento del massimale di reddito (previsto dall'art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995) il quale, per il 2011, è salito a 93.622 euro.
Ripartizione dell'onere. Rimane immutata la ripartizione dell'onere contributivo tra collaboratore e committente stabilita nella misura rispettivamente di un terzo (8,90%) e di due terzi (17,15%). Per gli associati in partecipazione resta altresì ferma la ripartizione nella misura del 55% a carico dell'associante e del 45% a carico dell'associato. Per cui:
* lavoratore non iscritto ad altro fondo obbligatorio: pagherà un contributo del 26,72%, di cui 8,90% a suo carico e 17,82% a carico del committente, entro il massimale di 93.622 euro;
* lavoratore già iscritto ad altro fondo obbligatorio, ovvero titolare di pensione: pagherà un contributo del 17% (5,67 a suo carico e 10,33% a carico del committente), entro il massimale di 93.622.
Compensi di gennaio. Per il versamento dei contributi in favore dei collaboratori, i cui compensi sono assimilati a redditi da lavoro dipendente, trova applicazione il disposto del primo comma dell'articolo 51 del Tuir, in base al quale le somme corrisposte entro il giorno 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo d'imposta precedente (cosiddetto principio di cassa allargato). Da ciò consegue che i compensi erogati ai collaboratori entro la data del 12 gennaio 2011 e riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2010 sono da assoggettare alle aliquote contributive in vigore nel 2010.
Modalità di accredito. I contributi pensionistici dei parasubordinati vengono accreditati per tutti i mesi relativi a ciascun anno solare, a condizione che sia stata versata una contribuzione annua non inferiore a quella calcolata sul minimale di reddito stabilito per gli esercenti attività commerciale (art. 1, comma 3, della legge n. 233/1990). In caso di contribuzione annua inferiore a detto importo, i mesi sono ridotti in proporzione alla somma versata e sono accreditati, continuativamente, a partire dal mese di gennaio. Per l'anno 2011, dunque, considerato che il minimale di reddito previsto per i commercianti risulta pari a 14.552,00, con contribuzione annua del 26% pari a 3.784 euro, l'accredito contributivo (almeno un mese) si realizza se è stato versato un contributo pari ad almeno 316 euro (3.784 diviso 12 mesi). Per gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene con l'aliquota del 17% l'accredito dell'intero anno avviene con un contributo di euro 2.474.
Aliquote di computo. Con effetto dal 1° gennaio 2010 le aliquote di computo, utili per il calcolo della pensione, sono stabilite nella misura del 25% e del 17%, rispettivamente per i soggetti non iscritti ad altra gestione pensionistica obbligatoria e per tutti i rimanenti iscritti.
