I giudici hanno infatti ritenuto che fosse sufficiente a dimostrare la tesi del prestito da parte dei congiunti, la circostanza che gli stessi erano soliti utilizzare l'imbarcazione.
Contro questa decisione il fisco ha fatto ricorso alla Suprema corte e questa volta lo ha vinto. La sezione tributaria ha infatti sottolineato che «in linea di principio, la circostanza dell'utilizzo di una imbarcazione da parte di persone diverse dal proprietario può essere sintomatica di una interposizione fittizia, ma non di un finanziamento fatto dagli utilizzatori a colui che risulta acquirente. Peraltro, la tesi difensiva prospettata dal contribuente è stata accreditata dalla Ctr senza il supporto di una «idonea documentazione», come invece richiede l'art. 38, comma 6, dpr 600/1973». Una questione giuridica, questa, che no ha messo tutti d'accordo all'interno del Palazzaccio. infatti, la Procura generale, al pari della commissione tributaria regionale, aveva chiesto che il ricorso dell'amministrazione finanziaria fosse bocciato.
Ma, ecco cosa hanno sottolineato i giudici in proposito, «non è di ostacolo alla pronuncia di manifesta fondatezza la relazione che abbia concluso invece diversamente». Ora la sentenza tornerà ai magistrati di merito.
