L'agevolazione introdotta dalla manovra 2010 (che, peraltro, ha apportato modifiche anche alla disciplina e ai contenuti dei contratti di rete) consiste in una «detassazione» degli utili reinvestiti. Più propriamente si tratta di una sospensione d'imposta, e non di uno sconto fiscale: la quota degli utili che fino al 31 dicembre 2012 sarà destinata dalle imprese aderenti alle reti a un'apposita riserva, deputata a finanziare gli investimenti del programma di rete attuati entro l'anno successivo, sconterà la tassazione solo al momento dell'utilizzo. Per beneficiare di questo differimento, però, le reti dovranno incassare prima l'asseverazione del programma comune. A rilasciarla saranno gli organismi e le associazioni del mondo produttivo individuati dal citato decreto del Mef, di prossima emanazione. Il «bollino» sarà rilasciato previo riscontro della sussistenza sia degli elementi propri del contratto di rete, sia dei requisiti di partecipazione in capo alle imprese aderenti.
Il plafond messo a disposizione dal dl n. 78/2010 in favore delle reti è di 48 milioni di euro: 20 milioni per l'anno 2011, 14 milioni per ciascuno degli anni 2012 e 2013. Il beneficio sarà fruibile soltanto in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi relative all'anno nel quale gli utili agevolati sono stati conseguiti; nessuna rilevanza, dunque, ai fini dell'acconto dell'esercizio successivo.
Operativamente, a vigilare sulla corretta implementazione dell'agevolazione sarà l'Agenzia delle entrate. Oltre a emanare la normativa di attuazione, infatti, l'Agenzia dovrà verificare la regolarità del meccanismo, appurando la concreta realizzazione degli investimenti e, eventualmente, revocando i benefici fruiti indebitamente.
In ogni caso, il tetto massimo previsto dalla legge è fissato a un milione di euro: questa, dunque, la quota di utili massima che ogni società potrà accantonare nella riserva in sospensione d'imposta. Tale riserva dovrà essere indicata in bilancio e descritta in nota integrativa. Il differimento dell'imposizione viene meno se gli utili sono utilizzati per finalità diverse dalla realizzazione degli investimenti di programma, per la copertura delle perdite di esercizio o, infine, qualora termini l'adesione dell'impresa al contratto di rete (recesso o scioglimento). Come evidenziato dall'articolo 42, comma 2-septies del dl n. 78/2010, trattandosi di un'agevolazione alle imprese, la norma in favore delle reti era soggetta all'autorizzazione della Commissione Ue, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Tfue). Quest'ultimo, infatti, subordina all'esame di Bruxelles la praticabilità dei regimi di aiuti concessi dai paesi membri alle imprese. Laddove la Commissione rilevi che un aiuto statale è incompatibile con il mercato interno è tenuta a richiedere che lo Stato interessato modifichi o sopprima la disposizione. Tuttavia non è stato questo il caso: secondo la Commissione, le agevolazioni predisposte in favore delle reti non costituiscono una violazione della concorrenza, né integrano gli estremi per essere considerate un aiuto di Stato.
