Consulenza o Preventivo Gratuito

Aumenti per cig e mobilità

del 05/02/2011
di: di Gigi Leonardi
Aumenti per cig e mobilità
Aggiornati gli importi dei cosiddetti ammortizzatori sociali per l'anno 2011. Le nuove misure dell'indennità di cassa integrazione, mobilità, disoccupazione e dell'assegno dovuto ai lavoratori socialmente utili (Lsu) sono contenuti nella circolare Inps n. 25/2011. A partire dal 2008, l'adeguamento, grazie all'art. 1, comma 27, della legge n. 247/2007 (la cosiddetta riforma del Welfare), è fissato nella misura del 100% dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, anziché dell'80% come avvenuto sino al 2007.

Cig. I nuovi importi massimi mensili dei trattamenti d'integrazione salariale per l'anno 2011 sono pari a 906,80 euro e 1.088,16 euro per la cig del settore edile (20% in più, come previsto dall'art. 2, comma 17, della legge n. 549/1995). I suddetti importi, al netto del contributo stabilito per gli apprendisti (5,84%), sono pari rispettivamente: 853,84 e 1.024,61 euro. Per le retribuzioni eccedenti il nuovo limite valevole per il 2011 di 1.961,80 euro, i predetti importi diventano 1.089,89 e 1.307,87 (per il settore edile), e al netto del contributo apprendisti, rispettivamente 1.026,24 e 1.231,49 euro.

Mobilità. I nuovi importi massimi mensili delle indennità di mobilità, da liquidare in relazione ai licenziamenti successivi al 31 dicembre 2010, sono pari a 906,80 euro e 1.089,89 euro (per le retribuzioni eccedenti il limite di 1.961,80 euro). Al netto del contributo previsto per gli apprendisti tali importi diventano, rispettivamente, 853,84 e 1.026,24.

Disoccupazione. Gli importi massimi mensili dell'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, per la quale non opera la riduzione del 5,84%, sono pari, per il 2011, a 906,80 euro e a 1.089,89 euro. Per quanto riguarda l'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti, e quella agricola con requisiti normali e ridotti, da liquidare con riferimento all'attività svolta nel corso dell'anno 2010, trovano invece applicazione gli importi stabiliti per tale anno: 892,96 e 1.073,25 euro. Per i lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia (legge n. 427/1975), l'importo da corrispondere, rivalutato è fissato, per l'anno 2011, in: euro 592,89 che al netto della riduzione del 5,84% è pari ad euro 558,27.

Lsu e lpu. Più pesante anche l'assegno ai lavoratori impegnati in attività socialmente utili. Dal 1° gennaio 2011 diventa pari a 541,38 euro. Resta invariato, invece, l'importo 413,16 euro (800 mila lire) spettante agli eventuali lavoratori ancora impegnati in progetti di pubblica utilità.

vota