I punti della convenzione. Uno degli obiettivi principali delle convenzione che, salvo piccoli ritocchi, sarà analoga per tutti gli ordini sparsi sul territorio nazionale è quello di “correlare gli studi all'attività professionale che si intende esercitare facendo acquisire ai giovani quelle conoscenze culturali, tecniche, metodologiche e comportamentali che consentano un più immediato e diretto accesso al mondo del lavoro”. In questo senso ordine e ateneo si impegnano, ciascuno per la propria competenza, a coordinare il percorso formativo che dovrà indicare negli obiettivi specifici la formazione alla professione di dottore commercialista ed esperto contabile ma anche la preparazione per lo svolgimento dell'attività di revisione legale dei conti.
I contenuti dei percorsi triennali e specialistici. Per consentire, quindi, l'esonero dalla prima prova dell'esame per l'accesso alla sezione B (esperti contabili), ma anche per permettere l'acquisizione dei crediti universitari necessari per svolgere il corso di laurea magistrale in convenzione, l'università si impegna a strutturare i corsi di laurea triennali specifici (Scienze dell'economia e della gestione aziendale classe 17o L18; Scienze economiche classe 28 o L33) in modo da garantire un preciso numero di crediti formativi in determinanti ambiti disciplinari. Crediti vincolati e specifici anche per gli iscritti ad un corso di laurea magistrale (Lauree specialistiche in scienze dell'economia 64S o LM56; Lauree specialistiche in scienze economico-aziendali 84S e LM 77) che vogliono poi accedere alla sezione A dell'albo.
Chi può svolgere il tirocinio professionalizzante. A poter svolgere il tirocinio professionalizzante sono coloro che hanno conseguito una laurea triennale e poi specialistica solo nei corsi di laurea indicati. Qualora le classi fossero diverse i praticanti dovranno comunque colmare i debiti formativi richiesti dall'ordinamento didattico. La convenzione prevede poi in questa fase iniziale la possibilità di acquisire i crediti necessari anche durante il biennio, proprio per dare la possibilità agli atenei di adeguare i corsi di laurea.
Il tirocinio. Il tirocinio, si legge nella convenzione con l'ateneo romano, dovrà essere di durata non inferiore alle 1.000 ore obbligatorie e sarà svolto presso un dottore commercialista o ragioniere. Nelle modalità esplicative è stato concordato inoltre che come ore di tirocinio possano essere comprese anche quelle svolte attraverso la partecipazione a corsi organizzati dalla scuola di formazione dell'Ordine di Roma. Ovviamente per accedere alla sezione A dell'albo almeno un anno deve essere svolto presso lo studio di un professionista iscritto da almeno cinque anni nella sezione dottori commercialisti dell'albo.
