
Dando ragione all'Agenzia delle entrate il collegio di legittimità ha sancito che anche macchine vecchie (non antiche) possono in qualche misura supportare l'accertamento induttivo. La nuova frontiera del metodo che genera più contenzioso in Italia è stata raggiunta dalla Suprema corte passando per vecchi principi. «In tema di accertamento delle imposte sui redditi», si legge in sentenza, «l'art. 38, quarto comma, del dpr 29 settembre 1973, n. 600, prevede (al primo periodo) che gli uffici finanziari, in base a elementi e circostanze di fatto certi, possano determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze quando il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato». E poi ancora, in un'altra decisione Piazza Cavour ha affermato che «in tema di accertamento dei redditi, costituiscono, ai sensi dell'art. 2 del dpr 29 settembre 1973, n. 600 elementi indicativi di capacità contributiva, tra gli altri, specificamente la «disponibilità in Italia o all'estero di autoveicoli, nonché di residenze principali o secondarie». La disponibilità di tali beni, come degli altri previsti dalla norma, costituisce, quindi, «una presunzione di capacità contributiva da qualificare legale ai sensi dell'art. 2728 cod. civ., perché è la stessa legge che impone di ritenere conseguente al fatto (certo) di tale disponibilità la esistenza di una capacità contributiva». Dunque, il giudice tributario, una volta accertata l'effettività fattuale degli specifici elementi indicatori di capacità contributiva esposti dall'ufficio, non ha il potere di togliere a tali elementi la capacità presuntiva «contributiva» che il legislatore ha connesso alla loro disponibilità, ma può soltanto valutare la prova che il contribuente offra in ordine alla provenienza non reddituale (e, quindi, non imponibile o perché già sottoposta ad imposta o perché esente) delle somme necessarie per mantenere il possesso dei beni indicati dalla norma».
Ma la questione non finisce qui. La Cassazione ha infatti cassato con rinvio la decisione della Commissione tributaria regionale di Napoli. Ora gli atti torneranno nel capoluogo campano a nuovi giudici che, nel decidere se confermare o meno l'accertamento induttivo, dovranno valutare gli indici di reddito bocciati dai colleghi nel primo appello.