L'effettuazione dell'operazione, Fino ad oggi le regole dettate dall'articolo 6, commi 3 e 4 del dpr 633/72 fissano genericamente come momento di effettuazione delle prestazioni di servizi quello in cui è pagato il corrispettivo salvo che anteriormente a tale momento sia emessa la fattura. Le deroghe sono previste nel caso di prestazioni gratuite e per le prestazioni di cui all'articolo 7-ter, rese in modo continuativo da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro della Comunità nei confronti di un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato, (in tal caso le prestazioni si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare fino alla conclusione delle prestazioni come previsto dal dlgs 18/2010).
Tali regole non sono però conformi alle direttiva comunitarie. L'art. 63 della direttiva 2006/112/Ce detta quale regola generale che l'imposta diviene esigibile nel momento in cui la prestazione è effettuata (la direttiva distingue anche il momento in cui si genera l'imposta da quello in cui la stessa diviene esigibile). Inoltre la direttiva 2008/117/Ce ha stabilito che l'importo delle operazioni comunitarie deve essere dichiarato nei listing con riferimento al periodo in cui l'imposta è diventata esigibile giungendo in sostanza a negare la possibilità di collegare il momento di esigibilità dell'Iva con quello dell'incasso del corrispettivo. Da qui la modifica che viene prospettata per l'art. 6 con la previsione che il momento di effettuazione delle prestazioni di servizi effettuate o ricevute da un soggetto passivo stabilito in Italia avente come controparte un soggetto passivo non stabilito: tali prestazioni si considerano effettuate, come regola generale, nel momento in cui sono ultimate ovvero, se di carattere periodico o continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi. Una regola specifica è prevista, a fini antielusivi, per le prestazioni di servizi effettuate in modo continuativo nell'arco di un periodo superiore ad un anno. Nulla cambia con riguardo alle «operazioni interne» per le quali rimarranno ferme le regole abituali. Inutile sottolineare come l'individuazione della ultimazione del servizio farà sorgere problemi di non poco conto per i contribuenti. In alcuni casi il momento di ultimazione è un dato oggettivamente certo (si pensi a un servizio di trasporto) ma che può non essere conosciuto immediatamente da chi è responsabile della fatturazione. In altri casi il momento di ultimazione potrebbe addirittura non essere un dato oggettivo certo (si pensi ad una consulenza telefonica).
Integrazione dei documenti ricevuti e rimborso. Una ulteriore modifica riguarda l'articolo 17 del dpr. Si prevede che il soggetto passivo italiano che riceve una prestazione di servizi da un soggetto passivo comunitario deve integrare la fattura ricevuta dal soggetto comunitario, anziché emettere autofattura. La procedura era già stata ammessa in via amministrativa.
Ulteriore innovazione la si ha con riguardo ai soggetti che con il recepimento del Vat package hanno visto le loro operazioni tipiche trasformarsi da non imponibili a fuori campo, con effetti negativi in tema di plafond. Lo schema prevede infatti che possono accedere alla procedura di rimborso infrannuale i contribuenti che effettuino «nei confronti di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato, per un importo superiore al 50% dell'ammontare di tutte le operazioni effettuate, prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessorie ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, ovvero prestazioni di servizi di cui all'articolo 19, comma 3, lettera a-bis».
Ulteriori modifiche sono poi previste per il regime di non imponibilità previsto dall'art. 8, bis che sarà limitato alle navi adibite alla navigazione in alto mare (e non più a tutte le navi), per la tassazione del gas naturale e di privilegi per gli organismi comunitari e per il regime della sospensione Iva delle importazioni di beni destinati ad essere ceduti o trasferiti ad un soggetto passivo in un altro Stato membro. Infine sarà abolita l'aliquota agevolata del 10% prevista dal numero 127-octies) della tabella III del dpr n. 633/1972 relativa alle prestazioni dei servizi di assistenza per la stipula di accordi in deroga resi dalle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori per il tramite delle loro organizzazioni provinciali.
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