I fondi immobiliari per il 2010 restano indenni dalle vecchie e dalle nuove imposizioni fiscali. Nonostante le «minacciate» misure restrittive antiabuso di cui al recente decreto legge n. 78 varato dal governo nello scorso maggio, il 2010 si è chiuso in positivo, a livello d'imposizione fiscale, per i fondi immobiliari. Il 2010 ha visto dunque, da un lato, l'immediata abrogazione delle disposizioni restrittive introdotte dal governo, sempre mediante decreto legge, due anni prima, con il decreto legge n. 112/2008, con cui si intendevano palesemente colpire i c.d. fondi familiari e a ristretta base partecipativa e, dall'altro, la mancata implementazione delle nuove misure restrittive introdotte, in principio, dal decreto legge n. 78/2010, che si fondano su una nuova nozione di «fondo comune di investimento», con nuove regole d'imposizione per i fondi non conformi alla nuova definizione regolamentare. Ebbene, il ministero dell'Economia avrebbe dovuto emanare il decreto attuativo di tale nuova disciplina entro il 30 agosto 2010. A oggi però nessun decreto è stato pubblicato. E quindi il 2010 si chiude, rappresentando un anno di limbo d'assenza di imposizione per i fondi immobiliari. Dall'insieme degli interventi, sembra comunque emergere chiaramente l'intento di intervenire nella disciplina di uno strumento (il fondo immobiliare) che rappresenta uno istituto vantaggioso dal punto di vista fiscale, essendo un soggetto che è esente dalle imposte dirette Ires e Irap, estremamente efficiente ai fini Iva e per il quale le imposte catastali e ipotecarie legate alla circolazione degli immobili strumentali sono ridotte alla metà. Nel fondo immobiliare, la fiscalità si sposta infatti sul piano degli investitori. E così, tali tipologie di fondi sono stati in prima battuta colpiti attraverso l'introduzione di una imposta patrimoniale dell'1% da applicarsi, da parte della Sgr, sull'ammontare del valore netto dei fondi. Tale imposizione patrimoniale era chiaramente dettata allo scopo di arginare (pur non disconoscendolo) l'utilizzo elusivo dello strumento del fondo immobiliare laddove il ristretto numero di partecipanti fosse tale da arrivare a snaturare la ratio stessa dell'istituto che, nell'intento del legislatore, deve evidentemente restare rappresentativo di una forma di investimento collettivo. Con il decreto n. 78 del maggio scorso, si è deciso invece di cambiare rotta. Finiscono difatti nel mirino delle nuove disposizioni tutti quei fondi che si discostano dalla nuova definizione normativa, incentrata, in sintesi, sul requisito della pluralità degli investitori e sul principio di autonomia della Sgr nella gestione del fondo e nella determinazione di una politica di investimento che sia autonoma dai partecipanti. Tutti i fondi che risulteranno non conformi alla definizione sopra indicata e che decideranno di non adeguare il proprio regolamento al rispetto di detti requisiti, dovranno necessariamente essere posti in liquidazione. E proprio sotto tale aspetto si delinea, come del resto evidenziato da molti commentatori, l'esigenza «più concreta» e meno «giuridica» sottesa alla riforma in esame: il reperimento di gettito. Altrimenti non si spiega, infatti, la previsione di un prelievo sostitutivo e patrimoniale così elevato (pari al 5% ovvero al 7% in caso di mancato adeguamento) e, ingiustificatamente penalizzante per chi decide di non adeguarsi alla normativa in esame (costretto a pagare una imposta sostitutiva del 7% con un evidente e ingiustificata disparità di trattamento). Con riferimento proprio all'applicazione di tale imposizione sostitutiva si spera che il decreto attuativo di cui si attende l'emanazione provveda a rimuovere le incertezze generate dalla fretta nell'emanazione di un provvedimento seguito a così grande distanza di tempo dal decreto attuativo di riferimento. E infatti il decreto legge n. 78 prevede che l'imposta sostitutiva di adeguamento dovrà essere commisurata al valore netto del fondo risultante dal prospetto redatto al 31 dicembre 2009, laddove il decreto attuativo con tutta probabilità aggiornerà il periodo di riferimento al rendiconto annuale relativo al 2010. E ancora: si prevede che l'imposta in esame dovrebbe essere versata dalla Sgr nella misura iniziale del 40% entro il prossimo 31 marzo (e la restante parte in due rate di pari importo da versarsi entro il 31 marzo 2012 ed il 31 marzo 2013). Ebbene, la tempistica sopraindicata dovrà senz'altro essere rivista in sede di decreto attuativo e ciò per permettere ai fondi interessati all'adeguamento una scelta consapevole, sulla base di un quadro normativo completo. Seppur tante Sgr, gestori di fondi immobiliari interessati dalla nuova normativa, hanno già iniziato le proprie valutazioni, la scelta di adeguarsi o meno non potrà che essere condotta in modo chiaro solo a seguito dell'emanazione del decreto attuativo, di cui anche questa settimana si attendeva la pubblicazione.