Più in dettaglio, il provvedimento prevede come:
- si debba coordinare il regime Irap con quanto previsto ai fini delle imposte sui redditi e, in questo punto, si apre lo spiraglio in relazione alla deducibilità del costo del lavoro;
- più in generale, il percorso appare quello di avvicinamento dell'Irap a quanto previsto in materia di imposte sui redditi con una possibile revisione di quanto disciplinato dalla legge finanziaria per il 2008 che, come noto, aveva di fatto eliminato la necessità di apportare variazioni fiscali ai dati di bilancio. Naturalmente, questo percorso potrebbe essere mantenuto modificando le regole di determinazione della base imponibile Irap mediante l'inserimento, come previsto nella delega, della deducibilità del costo del lavoro e degli interessi passivi;
- in relazione agli interessi passivi, il provvedimento parla di un coordinamento con la disciplina ai fini delle imposte sui redditi e dunque con regole che dovrebbero ricordare il dettato dell'articolo 96 del Tuir che, come noto, non disciplina comunque una piena deducibilità di tale componente di natura finanziaria;
- disciplinare la deducibilità dell'Irap ai fini della determinazione della base imponibile nell'ambito delle imposte sui redditi. In questo aspetto, il provvedimento attuativo dovrebbe avere valenza retroattiva in termini che potrebbero non essere molto diversi da quelli già sperimentati in base a recenti provvedimenti normativi. È bene ricordare, infatti, che era stata disciplinata la deducibilità di una quota dell'Irap calcolata in relazione agli interessi passivi ed al costo del lavoro o meglio alla semplice esistenza di queste due componenti. Il meccanismo aveva consentito anche la rideterminazione delle perdite nonché il rimborso di una quota delle imposte sui redditi versate in più per effetto della indeducibilità dell'Irap.
Per quanto concerne le piccole imprese, il provvedimento non appare contenere, come richiesto da più parti, una individuazione «numerica» sotto la quale non è dovuto il tributo analogamente a quanto, in precedenza, era stato disciplinato ai fini dell'Ilor. L'enunciazione di principio appare più generale, nel senso che la delega si limita ad affermare come si debbano definire eventuali modalità di calcolo semplificate o forfetizzate al fine di facilitare gli adempimenti a carico degli operatori.
È dunque questo il passaggio che potrebbe interessare quelle vicende che, recentemente, sempre più di frequente sono state monitorate dalla giurisprudenza di legittimità che ha cercato di individuare una sorta di limite al di sotto del quale non è dovuto il tributo. Tale limite è stato individuato nella valutazione di parametri qualitativi quali l'esistenza di personale e la dotazione di beni strumentali per lo svolgimento dell'attività fattispecie che, soprattutto in relazione ai beni, non appaiono sempre di chiara ed in equivoca identificazione. Nella sostanza, nelle vicende che hanno riguardato il problema della debenza o meno dell'Irap il problema è sempre stato quello di individuare il requisito della esistenza della autonoma organizzazione identificandolo in via normativa soltanto in relazione ad alcune fattispecie quali, ad esempio, i contribuenti che svolgono attività di lavoro autonomo in relazione al regime dei minimi
