Part-time e Durc. Per inquadrare la questione occorre risalire all'accordo 18 giugno 2008 di rinnovo del Ccnl del 20 maggio 2004 nel settore edile. L'intesa ha introdotto un limite all'utilizzo di contratti a tempo parziale, stabilendo che, per le assunzioni effettuate a partire dal 1° agosto 2008, le imprese possono impiegare operai a part-time in numero massimo pari al 3% dei dipendenti a tempo indeterminato, ferma restando la possibilità di assumere almeno un operaio a tempo parziale se non si eccede il 30% degli operai a tempo pieno dipendenti dell'impresa, nonché la possibilità, per le imprese fino a 3 dipendenti, di assumere operai a tempo parziale per un periodo massimo temporale pari al 30% del monte ore annuale degli addetti dell'impresa. Successivamente, con l'accordo 19 aprile 2010, il limite è stato esteso e trasformato in vincolo alla regolarità contributiva: quando disatteso, l'impresa risulta irregolare e, dunque, non può ottenere il Durc. Così, infatti, spiegava la Cnce nella delibera n. 433/2010 (su ItaliaOggi del 19 agosto 2010) che illustrava le conseguenze, ai fini contributivi per le casse edili (e quindi anche per il rilascio del Durc), derivanti dall'accordo 19 aprile 2010. Quest'ultima novità sarebbe dovuta diventare operativa dal 1° ottobre 2010; a ridosso del termine, la Cnce prorogò il termine al 1° gennaio di quest'anno (su ItaliaOggi del 1° ottobre 2010).
Le istruzioni operative. Le casse edili, spiega ora la Cnce, a partire dalla denuncia relativa al corrente mese (gennaio 2011), devono verificare il rispetto dei limiti previsti per i rapporti part-time attivati successivamente al 1° gennaio 2011. A tal fine, devono prendere in esame tutti i rapporti di lavoro a tempo parziale in essere presso l'impresa, a prescindere dalla data della loro attivazione. In caso di superamento dei limiti, i rapporti attivati prima del 1° gennaio 2011 sono considerati comunque validi; per quelli attivati dopo, invece, la cassa edile chiederà all'impresa un'integrazione contributiva. In particolare, nei casi in cui venga riscontrata l'inosservanza delle norme contrattuali, la cassa edile richiederà un'integrazione degli accantonamenti e dei contributi calcolandola sull'orario ordinario di lavoro. L'impresa, trascorsi inutilmente i termini di regolarizzazione, sarà segnalata alla Bni (banca dati nazionale delle aziende irregolari) con conseguente esito negativo in caso di richiesta del Durc.
