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Deducibilità Irap ai fini delle imposte sui redditi

Deducibilità Irap ai fini delle imposte sui redditi
L’articolo 2 comma 1 del decreto legge 201/2011 ha modificato il regime di deducibilità dell’IRAP dal reddito d’impresa.
A seguito di questa modifica viene riconosciuto alle imprese e ai professionisti la deducibilità dal reddito d’impresa e di lavoro autonomo della parte di IRAP relativa alla quota imponibile delle spese sostenute per il personale dipendente e assimilato, al netto delle deduzioni previste per legge.
Inoltre è stata confermata la “vecchia” deducibilità, ossia quella relativa al 10% in caso di sostenimento di interessi passivi e oneri assimilati, al netto degli interessi attivi e proventi assimilati.
Per effetto delle novità introdotte, a partire dal 2012, potranno presentarsi tre alternative:
  • nell’ipotesi di sostenimento di spese per il personale dipendente e assimilato, la quota di IRAP deducibile sarà determinata analiticamente, in relazione alla quota imponibile delle medesime spese;
  • in caso di sostenimento di interessi passivi, l’IRAP deducibile continuerà ad essere calcolata forfetariamente, in misura pari al 10%, secondo le modalità applicabili fino al 2011;
  • nell’ipotesi di sostenimento sia di costi per lavoro dipendente e assimilato, sia di interessi passivi, competeranno sia la deduzione della parte di IRAP relativa alla quota imponibile dei costi per il suddetto personale, sia l’ulteriore deduzione del 10% dell’IRAP pagata nel periodo di imposta.
Le nuove regole si applicheranno dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2012 (quindi dal 2012 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare). Pertanto, fino al modello UNICO 2012, la deduzione andrà operata secondo la normativa precedente.

Dott. Mario Basilico
Interprofessionale Srl

COMMENTI

Dott. Mariano Spigarelli
26/03/2012 15:41:20
Per chi fosse interessato all'argomento, vorrei segnalare un approfondimento che ho scritto nel mio sito web:
http://www.spigarellimariano.it/2012/03/Deduzioni-e-deducibilita-IRAP

Spero lo riteniate interessante.
Grazie
Cristina
15/05/2012 10:01:39
Grazie a Lei Dott. Spigarelli, ho letto l'approfondimento e l'ho trovato molto interessante. Cordiali saluti.
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