
Il Tribunale di Genova, nella sentenza del 20 gennaio 2012, fornisce importanti indicazioni sul tema della responsabilità del commercialista nel caso in cui vengano notificate cartelle di pagamento ai contribuenti assistiti dal professionista.
Il caso analizzato dal Tribunale riguarda una società, assistita da un commercialista, la quale decise di citare il professionista in giudizio, presentando una richiesta di risarcimento danni. La società sosteneva infatti che quanto richiesto dall’Erario con numerose cartelle di pagamento, relative a molteplici omessi versamenti di imposte, dovesse essere imputabile a inadempimenti posti in essere dal commercialista al quale la società aveva attribuito un incarico di assistenza fiscale.
Il giudice, affrontando il caso in questione, ha innanzi tutto individuato i casi in cui il professionista può essere ritenuto responsabile: si tratta dell’errore commesso nell’autoliquidazione e quindi nella determinazione delle imposte dovute e del mancato versamento delle stesse qualora egli sia stato specificamente a ciò delegato dal contribuente.
Al contrario, secondo il Tribunale, il contribuente può essere ritenuto direttamente responsabile per gli errori commessi nella comunicazione dei dati nonché per i mancati pagamenti delle imposte se tale atto sia a carico dello stesso e perciò nel caso in cui non sia stato espressamente delegato un commercialista.
Le prove acquisite nel corso del giudizio hanno portato il Tribunale a ritenere non responsabile il professionista in quanto è emerso che gli omessi versamenti che hanno provocato la notifica delle cartelle di pagamento, erano conseguenza di mancati pagamenti che dovevano essere effettuati dalla società, non essendo imputabili errori o responsabilità al commercialista che è risultato aver predisposto correttamente le deleghe di pagamento, anche in merito agli importi periodicamente liquidati.
La sentenza in commento rappresenta un caso in cui il conferimento dell’incarico professionale al commercialista, per la tenuta della contabilità e per l’espletamento degli adempimenti fiscali, non comporta necessariamente l’imputazione di responsabilità al professionista allorquando vengano notificate cartelle di pagamento al contribuente assistito, sempre che sia dimostrata la diligenza del commercialista nell’espletamento dell’incarico ricevuto.
Dott. Mauro Michelini
maurilia
11/08/2022 09:54:37
Imponendomi la legge italiana di dovermi rivolgere ad un commercialista per pagare qualsiasi imposta, il cittadino deve sapere quali imposte debba pagare ma ritengo che l'incaricato al conteggio risponda di errori dovuti a errori per forza imputabili a lui.
Dott. Mauro Michelini - Commercialista
11/08/2022 09:54:37
Nessuna legge italiana impone di rivolgersi a un dottore commercialista per pagare le imposte.
Qualora un contribuente decida di affidarsi ad un professionista, darà un incarico che può essere quelli di liquidare l'imposta e/o di effettuare il versamento telematico della stessa.
L'articolo qui presentato evidenzia che, secondo il Tribunale citato, se al commercialista viene richiesta la liquidazione dell'importo da versare ma non il materiale versamento telematico dell'imposta e se viene data evidenza che il conteggio è stato effettuato, non può essere imputato al commercialista il fatto che il contribuente non abbia versato quanto dovuto secondo le scadenze previste.
In sostanza il commercialista risponde per l'attività che gli è richiesta nell'incarico e non per attività che rimangono a carico del contribuente.