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di Dott. Filippo Boni del 16/02/2012

Proroga per la tassa sullo scudo fiscale

Proroga per la tassa sullo scudo fiscale
Pronti i codici tributo per versare l'imposta sulle attività «scudate» prevista dalla manovra Monti 

Notizia di oggi è che il MEF, con il comunicato stampa n. 17 del 15 febbraio, ha reso noto che: “in considerazione di obiettive difficoltà operative rappresentate dagli intermediari finanziari tenuti al versamento dell'imposta relativa alle attività oggetto di scudo fiscale (prevista dall’articolo 19 del decreto legge 201/2011), il termine già fissato al 16 febbraio sarà differito con il primo provvedimento legislativo utile.”
Il decreto legge n. 201/2011, la cosiddetta “manovra Salva Italia”, all’articolo 19, commi 6 e seguenti, ha previsto che le attività finanziarie rimpatriate ancora in regime di riservatezza a seguito dell’adesione ad uno degli scudi fiscali approvati negli scorsi anni siano soggette a un’imposta di bollo speciale annuale pari all’1% per il 2012, all’1,35% per il 2013 e allo 0,4% per gli anni successivi.
Per il solo anno 2012 è prevista un’imposta straordinaria dell’1% sulle attività finanziarie oggetto di emersione che, alla data del 6 dicembre 2011, siano state in tutto o in parte prelevate dal rapporto acceso per effetto della procedura di emersione ovvero comunque dismesse.
La Risoluzione n. 14/E fornisce istruzioni per la compilazione del modello F24. In particolare, le imposte vanno pagate utilizzando i seguenti codici tributo: “8111” denominato “Imposta di bollo speciale” “8112” denominato “Imposta straordinaria” “8113” denominato “Sanzione per omesso versamento”.
Il modello F24 va compilato indicando i codici tributo nella sezione “ERARIO” in corrispondenza delle somme riportate nella colonna “importi a debito versati” e l’anno cui si riferisce il versamento nel campo “anno di riferimento”.
Ad effettuare il versamento di tale imposta straordinaria e quindi a prelevare la somma dai conti dei contribuenti saranno gli intermediari finanziari. Nello specifico nel caso in cui il contribuente detenga il conto segretato presso il medesimo intermediario con il quale è stato effettuato il rimpatrio, tale intermediario è tenuto a prelevare l'imposta.
Se il contribuente avesse provveduto a trasferire il conto segretato presso altro intermediario, l’obbligato al prelievo sarebbe l'ultimo intermediario presso cui è ancora detenuto il conto. Nel caso in cui gli intermediari non fossero in grado di far fronte al prelievo dovranno segnalare i nomi dei detentori dei conti segretati con il modello 770/2013.
Nei confronti di tali contribuenti, l’imposta è riscossa mediante iscrizione a ruolo ai sensi dell’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/73 e verrà applicata una sanzione pari all’importo non versato.
Resta fermo che, in ogni caso, il contribuente potrà evitare la segnalazione all’Amministrazione finanziaria fornendo la provvista all’intermediario per il pagamento delle imposte.

Dott. Filippo Boni

COMMENTI

Luca maranghi
05/05/2012 20:27:07
Se un amico ha scudato una cifra che ha già speso in parte deve pagare 1%? E se ha scudato una cifra che gli e' servita per acquistare una casa a Londra deve pagare 1%? Grazie e saluti
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