
Un altro colpo d’accetta all’evasione fiscale è stato inferto dal decreto legge n. 201/2011 che, ancora una volta, rimaneggia le disposizioni relative all’utilizzo di denaro contante, titoli al portatore, assegni e libretti al portatore.
L’articolo 12 decreto legge n. 138/2011 già in rubrica dichiara a chiare lettere l’obiettivo: ridurre il limite per la tracciabilità dei pagamenti a 1000 euro.
Ebbene, senza ombra di dubbio si tende a intensificare il controllo sulla circolazione del contante e, di riflesso, il monitoraggio dei proventi che si vogliono far sfuggire alla tassazione diretta e indiretta.
Infatti, per coloro che intendono effettuare transazioni commerciali tra soggetti, a prescindere che siano economici o meno, vi è tassativo divieto di superare, nell’utilizzo del contante o di assegni trasferibili, la soglia dei 999,99 euro per ogni singola operazione. In più, sono suscettibili di sanzione anche più pagamenti in momenti successivi a condizione che siano riconducibili a un’unica operazione. E ancora. Sono soggetti alla medesima limitazione anche i trasferimenti a titolo gratuito: un prestito tra parenti o amici, un lascito ereditario, una donazione eccetera.
Da qui la regola per cui se il controvalore di una prestazione, di un lascito o di qualsivoglia attività sia pari o superiore ai 1000 euro, seppur valide le transazioni poste in essere, si verrà assoggettati a una sanzione amministrativa dall’1 al 40% dell’importo trasferito.
La normativa dedicata alla prevenzione del rischio di riciclaggio, prevede che ai fini dell’applicazione della sanzione, è necessario che gli organi preposti (ad esempio intermediari finanziari, liberi professionisti eccetera) qualora si trovino ad assistere a trasferimenti che superino il tetto massimo consentito o ne abbiano in qualche modo notizia, hanno l’obbligo di comunicare in forma scritta entro 30 giorni al ministero dell’Economia gli estremi dell’operazione a rischio e dei soggetti che l’hanno effettuata. Sarà successivamente compito del ministero comminare la sanzione, al fine di rendere l’operazione più facilmente rintracciabile.
Diversamente, se del trasferimento viene a conoscenza un militare della Guardia di Finanza, quest’ultimo sarà obbligato a stendere un verbale ai fini dell’applicazione della sanzione amministrativa.
Gli accertatori possono proporre sanzione anche per pagamenti in contanti, oltre la soglia consentita, da parte di clienti ovvero qualora detti pagamenti rilevino dai registri contabili dell’impresa.
È importante ribadire, a chiusura della breve analisi dell’articolo 12, che l’uso del contante è stato semplicemente limitato e che, non è uscito – probabilmente non accadrà mai – dal sistema dei pagamenti. Il decreto legge 201/2011, non ha eliminato, bensì semplicemente limitato l’utilizzo del denaro contante.
L’articolo 12 decreto legge n. 138/2011 già in rubrica dichiara a chiare lettere l’obiettivo: ridurre il limite per la tracciabilità dei pagamenti a 1000 euro.
Ebbene, senza ombra di dubbio si tende a intensificare il controllo sulla circolazione del contante e, di riflesso, il monitoraggio dei proventi che si vogliono far sfuggire alla tassazione diretta e indiretta.
Infatti, per coloro che intendono effettuare transazioni commerciali tra soggetti, a prescindere che siano economici o meno, vi è tassativo divieto di superare, nell’utilizzo del contante o di assegni trasferibili, la soglia dei 999,99 euro per ogni singola operazione. In più, sono suscettibili di sanzione anche più pagamenti in momenti successivi a condizione che siano riconducibili a un’unica operazione. E ancora. Sono soggetti alla medesima limitazione anche i trasferimenti a titolo gratuito: un prestito tra parenti o amici, un lascito ereditario, una donazione eccetera.
Da qui la regola per cui se il controvalore di una prestazione, di un lascito o di qualsivoglia attività sia pari o superiore ai 1000 euro, seppur valide le transazioni poste in essere, si verrà assoggettati a una sanzione amministrativa dall’1 al 40% dell’importo trasferito.
La normativa dedicata alla prevenzione del rischio di riciclaggio, prevede che ai fini dell’applicazione della sanzione, è necessario che gli organi preposti (ad esempio intermediari finanziari, liberi professionisti eccetera) qualora si trovino ad assistere a trasferimenti che superino il tetto massimo consentito o ne abbiano in qualche modo notizia, hanno l’obbligo di comunicare in forma scritta entro 30 giorni al ministero dell’Economia gli estremi dell’operazione a rischio e dei soggetti che l’hanno effettuata. Sarà successivamente compito del ministero comminare la sanzione, al fine di rendere l’operazione più facilmente rintracciabile.
Diversamente, se del trasferimento viene a conoscenza un militare della Guardia di Finanza, quest’ultimo sarà obbligato a stendere un verbale ai fini dell’applicazione della sanzione amministrativa.
Gli accertatori possono proporre sanzione anche per pagamenti in contanti, oltre la soglia consentita, da parte di clienti ovvero qualora detti pagamenti rilevino dai registri contabili dell’impresa.
È importante ribadire, a chiusura della breve analisi dell’articolo 12, che l’uso del contante è stato semplicemente limitato e che, non è uscito – probabilmente non accadrà mai – dal sistema dei pagamenti. Il decreto legge 201/2011, non ha eliminato, bensì semplicemente limitato l’utilizzo del denaro contante.
Centro Studi L&P
Studio Legale Tributario Loconte & Partners
Loredana
22/10/2025 12:41:27
vorei sapere se posso portare piu di 1000€ in romania con aereo??
giorgio
22/10/2025 12:41:27
una legge insensata che limita il commercio su cui si pagano fior di tasse