
L’Agenzia delle Entrate ha diramato la circolare n. 45/E del 12 ottobre 2011, con la quale sono stati dati importanti chiarimenti sulle modalità di regolarizzazione di fatture emesse erroneamente con la vecchia aliquota del 20%, anziché con quella del 21%, così come modificata dall’articolo 2, comma 2-bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148.
In particolare, con la suddetta circolare n. 45/E è stato ampliato il termine per correggere senza sanzioni le fatture emesse dal 17 settembre 2011 con la vecchia aliquota.
Si rammenta che con comunicato stampa del 16 settembre 2011, l’Agenzia delle Entrate aveva inizialmente chiarito che per ragioni tecniche relative ai software per la fatturazione e ai misuratori fiscali, nella fase di prima applicazione della nuova aliquota le fatture emesse ancora al 20% anziché al 21% potevano essere regolarizzate con una nota di addebito che correggesse la mancata applicazione della maggiore imposta. Questa regolarizzazione, secondo l’Agenzia, non implicava l’irrogazione di alcuna sanzione purché la maggiore Iva fosse regolarmente versata entro i termini della liquidazione periodica in cui l’imposta fosse divenuta esigibile (regime Iva mensile o trimestrale).
Con la circolare n. 45/E l’Agenzia delle entrate ha precisato che l’eventuale regolarizzazione delle fatture emesse con minore aliquota può avvenire:
Per il versamento della maggior imposta dovranno essere utilizzati i codici tributo delle liquidazioni di riferimento.
Nessuna sanzione è dovuta ma solo gli interessi (presumibilmente quelli legali), qualora le scadenze sopra indicate comportino un differimento dei termini ordinari di liquidazione e versamento.
Nel caso in cui il cedente o prestatore non effettui la regolarizzazione delle fatture emesse entro i termini suindicati, il cessionario o il committente che abbia acquistato i beni o i servizi nell’esercizio di imprese, arti o professioni, è tenuto alla regolarizzazione delle fatture irregolari. Considerato il termine concesso per la regolarizzazione da parte del cedente/prestatore, la circolare prescrive che il cessionario/committente effettui la regolarizzazione, al più tardi, entro il 30 aprile 2012.
Dott. Stefano Aldovisi
ADZ Morison
In particolare, con la suddetta circolare n. 45/E è stato ampliato il termine per correggere senza sanzioni le fatture emesse dal 17 settembre 2011 con la vecchia aliquota.
Si rammenta che con comunicato stampa del 16 settembre 2011, l’Agenzia delle Entrate aveva inizialmente chiarito che per ragioni tecniche relative ai software per la fatturazione e ai misuratori fiscali, nella fase di prima applicazione della nuova aliquota le fatture emesse ancora al 20% anziché al 21% potevano essere regolarizzate con una nota di addebito che correggesse la mancata applicazione della maggiore imposta. Questa regolarizzazione, secondo l’Agenzia, non implicava l’irrogazione di alcuna sanzione purché la maggiore Iva fosse regolarmente versata entro i termini della liquidazione periodica in cui l’imposta fosse divenuta esigibile (regime Iva mensile o trimestrale).
Con la circolare n. 45/E l’Agenzia delle entrate ha precisato che l’eventuale regolarizzazione delle fatture emesse con minore aliquota può avvenire:
- per i contribuenti che compiono le liquidazioni periodiche con cadenza mensile, entro il termine stabilito per il versamento dell’acconto Iva (27 dicembre) riguardo alle fatture emesse entro il mese di novembre ed entro il termine di liquidazione annuale (16 marzo) per le fatture emesse nel mese di dicembre;
- per i contribuenti che compiono le liquidazioni periodiche con cadenza trimestrale, sia per previsione di legge sia per opzione, entro il termine stabilito per il versamento dell’acconto Iva (27 dicembre) relativamente alle fatture emesse entro il mese di settembre ed entro il termine di liquidazione annuale (16 marzo) per le fatture emesse nel quarto trimestre.
Per il versamento della maggior imposta dovranno essere utilizzati i codici tributo delle liquidazioni di riferimento.
Nessuna sanzione è dovuta ma solo gli interessi (presumibilmente quelli legali), qualora le scadenze sopra indicate comportino un differimento dei termini ordinari di liquidazione e versamento.
Nel caso in cui il cedente o prestatore non effettui la regolarizzazione delle fatture emesse entro i termini suindicati, il cessionario o il committente che abbia acquistato i beni o i servizi nell’esercizio di imprese, arti o professioni, è tenuto alla regolarizzazione delle fatture irregolari. Considerato il termine concesso per la regolarizzazione da parte del cedente/prestatore, la circolare prescrive che il cessionario/committente effettui la regolarizzazione, al più tardi, entro il 30 aprile 2012.
Dott. Stefano Aldovisi
ADZ Morison