L’articolo 11 del decreto legge n. 138 del 13/08/2011, che detta ”misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”, ha introdotto importanti novità in materia di tirocini formativi e di orientamento così sintetizzate:
- i tirocini formativi e di orientamento possono essere promossi unicamente da soggetti in possesso di specifici requisiti determinati da normative regionali, in assenza delle quali resta valido il riferimento normativo del 1997, legge n. 196;
- la durata dei tirocini non può superare sei mesi, proroghe comprese, e possono essere promossi solo a favore di neo-diplomati o neo- laureati che hanno conseguito il titolo di studio da non più di 12 mesi;
- oggetto della novità sono i tirocini formativi non curriculari; risultano infatti esclusi i tirocini legati a piani di studio di Università o Istituti scolastici sulla base di un percorso di istruzione o formazione (inseriti in programmi di alternanza scuola-lavoro).
Obiettivo del decreto è di ricondurre il più possibile i tirocini a occasione di formazione e orientamento, un'opportunità concreta rivolta ai giovani che entrano a far parte del mondo del lavoro, supportato dal controllo affidato agli ispettori del lavoro, impegnati a legittimarne l’attivazione in presenza di specifici requisiti.
Precisazioni importanti in materia di tirocini sono state inoltre date dalla circolare n. 24 del 12/09/2011, che, come già previsto dal decreto legge, ribadisce che i tirocini attivati prima del 13/08/2011 seguono la precedente normativa. Le novità apportate non risultano pertanto retroattive.
Altro chiarimento indicato dalla circolare riguarda i soggetti esclusi dalla normativa, per i quali non sussiste il vincolo della durata. Si tratta dei tirocini attivati per il reinserimento/inserimento al lavoro svolti a favore dei disoccupati, compresi i lavoratori in mobilità. Restano esclusi inoltre quelli promossi a favore di immigrati, nell’ambito del decreto flussi, e gli stage destinati a categorie svantaggiate.
Dott.ssa Daniela Ria
Studio Carlo e Augusto Mussi






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