
La contraffazione di marchi, modelli e segni distintivi si può provare attraverso la testimonianza di soggetti qualificati, in virtù delle conoscenze che questi hanno acquisito nel corso della loro abituale specifica attività. E’ un principio sancito dalla Seconda sezione penale di Cassazione (sentenza n. 44326/2010) in merito ad un caso di importazione di cover per cellulari. Le cover non originali, sequestrate dal servizio antifrode della dogana dell'aeroporto di Malpensa, sono state giudicate contraffatte anche se non destinate a ospitare il marchio della società produttrice del telefonino, in quanto oggetto di tutela penale è il modello industriale e non il marchio.
a cura della Redazione