L'avvocato sottoposto da giovane alla sanzione disciplinare della censura per aver commesso un falso ideologico non può essere reiscritto all'albo. Lo hanno stabilito le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n.25089/2010) per un caso in cui il giovane avvocato era stato condannato con tre distinte sentenze per il reato di falsità ideologica. Il consiglio dell'ordine aveva disposto l'apertura di un procedimento disciplinare nei suoi confronti che si era concluso con la sanzione della censura. Per motivi di carattere personale il giovane avvocato aveva poi chiesto di essere cancellato dall'albo e successivamente aveva chiesto di essere reiscritto.
a cura della Redazione
