
Il lavoratore non può subire due volte il procedimento disciplinare per uno stesso fatto. Secondo la Corte di Cassazione (sentenza n. 21760 del 22 ottobre 2010) il datore di lavoro, una volta esercitato validamente il potere disciplinare nei confronti del lavoratore per fatti costituenti infrazioni, non può ripetere questa misura una seconda volta per quegli stessi fatti, in quanto ai fini della recidiva gli è consentito soltanto tener conto delle sanzioni eventualmente applicate, entro il biennio, nonché dei fatti non tempestivamente contestati o contestati ma non sanzionati.
a cura della Redazione