
L’Agenzia delle Entrate ha emesso un comunicato in merito allo split payment per le fatture emesse a partire dal primo luglio 2017. Scopriamo tutti i chiarimenti in merito.
Split payment: le novità sui soggetti interessati
La scissione dei pagamenti (questo è il significato della locuzione inglese), ha subito dei cambiamenti a partire dal secondo semestre di quest’anno. In particolare è stata estesa la possibilità di utilizzo di questo meccanismo, che può ora riguardare anche le operazioni verso la pubblica amministrazione per gli enti per i quali è previsto l’obbligo di fatturazione elettronica, le aziende controllate dalla pubblica amministrazione e le società quotate a Piazza Affari nell’indice FTSE MIB.
Ulteriore novità è che questo tipo di pagamento può riguardare anche le prestazioni professionali.
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’applicazione del meccanismo di pagamento costituisce un obbligo e non una possibilità qualora interessi uno dei soggetti sopra citati.
Per quanto riguarda i professionisti, l’obbligo fa riferimento ai soli pagamenti effettuati con ritenuta d’acconto alla fonte.
Ricordiamo che la nuova misura, introdotta dal 2015, prevede che il versamento dell’IVA per gli acquisti da parte di alcuni soggetti sia dovuta direttamente dall’acquirente e non più dal fornitore; da qui la dicitura di scissione dei pagamenti.
Split payment: modalità di versamento
Le Entrate hanno inoltre comunicato le tempistiche di versamento per i pagamenti con lo split payment. I soggetti interessati hanno la possibilità di effettuare i versamenti dell’IVA entro il 16 del mese successivo, una esistono ulteriori possibilità.
È infatti possibile effettuare versamenti giornalieri per tutte le fatture divenute esigibili nel giorno stesso del versamento; in alternativa è possibile effettuare un versamento diverso per ogni fattura. La scelta di queste due opzioni è ovviamente correlata anche alla mole di operazioni da compiere, che soprattutto nel secondo caso potrebbe diventare non indifferente.
In alternativa a queste tre modalità, è possibile far confluire i versamenti nelle liquidazioni periodiche, con l’obbligo di annotazione nel registro delle fatture e dei corrispettivi.
Come detto l’obbligo fiscale è in vigore dallo scorso mese di luglio. Tuttavia è possibile che soprattutto nella prima fase siano stati effettuati errori, con l’emissione della fatturazione ordinaria. Per questi casi l’Agenzia delle Entrate ha comunicato che non sarà necessario fare nulla, a patto che l’imposta sia stata correttamente versata.
Per le fatture emesse da novembre invece, sarà necessaria la modifica con l’emissione del documento corretto.