
Analizziamo una questione sollevata di recente dall’Agenzia delle Entrate in merito alla validità ai fini delle detrazioni fiscali dei pagamenti tramite un bonifico emesso da un istituto di pagamento.
I bonifici per gli interventi detraibili ai fini fiscali
Prima di affrontare la questione specifica dei bonifici emessi dagli istituti di pagamento, precisiamo che ai fini delle detrazioni fiscali previste per gli interventi di riqualificazione energetica o di ristrutturazione del patrimonio edilizio già esistente è necessario che gli interventi vengano pagati tramite un bonifico, in modo da consentire la massima tracciabilità del pagamento. Sono validi, a questo scopo, sia i bonifici emessi da un qualsiasi istituto bancario sia quelli postali.
Istituti di pagamento e detrazioni fiscali
Innanzitutto precisiamo cosa si intende per istituti di pagamento. Questa definizione fa riferimento a soggetti diversi dalle banche, ma che sono autorizzati dalla Banca d’Italia a svolgere servizi di mercato, come la gestione dei conti correnti, i pagamenti tramite bonifico, i servizi di trasferimento di denaro e la gestione o l’emissione di carte di pagamento ricaricabili.
Come precisato dall’Agenzia delle Entrate in un recente comunicato, i bonifici emessi dagli istituti di pagamento sono validi per le finalità fiscali citate. Discorso analogo vale nel caso in cui un bonifico venga emesso da un istituto di credito tradizionale verso il cliente di un istituto di pagamento, o ancora, nel caso in cui sia chi richiede l’agevolazione fiscale sia chi ha eseguito i lavori, utilizzino istituti di pagamento.
Istituti di pagamento e Rete Nazionale Interbancaria
L’Agenzia delle Entrate ha inoltre specificato che ai fini della detraibilità fiscale delle spese è necessario che l’istituto di pagamento che emette il bonifico abbia aderito alla Rete Nazionale Interbancaria e alla procedura denominata Tri, che consente lo scambio telematico dei dati tra gli istituti di pagamento e di credito e il fisco.
L’adesione a questo sistema è fondamentale sia per la comunicazione dei flussi bancari in genere, sia appunto per il caso specifico dei bonifici bancari emessi o ricevuti.
In conclusione possiamo quindi affermare che in linea di massima anche i bonifici disposti o ricevuti tramite soggetti diversi dalle banche e da Poste Italiane sono validi a tutti gli effetti per la deducibilità fiscale per gli interventi sugli edifici.
In caso di dubbi in merito o per casi specifici, invitiamo a rivolgersi a un centro di assistenza fiscale, a un commercialista o alla stessa Agenzia delle Entrate, tramite i canali online o le sedi dislocate sul territorio.