
In seguito agli eventi sismici che si sono verificati a partire dallo scorso 24 agosto, è stato deciso lo stop al pagamento di tasse e tributi per tutti gli abitanti e le aziende risiedenti o collocati nelle zone del sisma. Scopriamo quali sono i comuni beneficiari e in cosa consiste la misura.
Stop alle tasse nei comuni terremotati: l'elenco dei comuni interessati
I comuni oggetto della sospensione delle tasse sono dislocati in quattro regioni diverse e cioè: Abruzzo, Marche, Lazio ed Umbria.
Nel dettaglio, i 16 comuni interessati dal provvedimento sono:
· in Abruzzo: Campotosto, Capitignano e Montereale (provincia de L'Aquila); Rocca Santa Maria e Valle Castellana (provincia di Teramo)
· in Lazio: Accumuli e Amatrice (provincia di Rieti)
· nelle Marche: Acquasanta Terme, Arquata del Tronto, Montegallo e Montemonaco (provincia di Ascoli Piceno) e Montefortino in provincia di Fermo
· in Umbria: Cascia, Norcia, Monteleone di Spoleto e Preci (provincia di Spoleto)
I cittadini e le imprese coinvolte non dovranno fare nulla, in quanto le tasse e tutti i pagamenti verso lo Stato si intendono sospesi in automatico. Il provvedimento riguarda quindi tutti i cittadini e le aziende dislocate sui luoghi del sisma, a prescindere dall'entità degli effettivi danni e dalla concreta possibilità di far fronte (o meno) a quanto dovuto.
Gli altri provvedimenti a favore dei terremotati
Al momento in cui scriviamo, è stato decretato lo stato di emergenza per l'area colpita dal sisma. In particolare è stato effettuato uno stanziamento pari a 50 milioni di euro, che dovranno essere utilizzati per gli interventi di maggiore urgenza. In seguito è prevedibile che vengano stanziati ulteriori fondi, da destinarsi in maniera particolare agli interventi di ricostruzione o di ripristino degli edifici crollati o danneggiati.
Oltre alla sospensione delle tasse, una specifica ordinanza del Governo ha interrotto anche i pagamenti dei mutui per coloro che hanno subito danni. In questo caso è necessario che il mutuo sia relativo ad un edifico distrutto, danneggiato o dichiarato inagibile o alle attività che si svolgevano presso un edificio al momento non utilizzabile. In questo caso è necessario che il titolare del mutuo effettui una dichiarazione che autocertifica l'inagibilità dell'edificio in questione. In seguito il mutuo si intende sospeso fino al ripristino dell'attività imprenditoriale o alla possibilità di utilizzo dell'immobile. La tipologia di sospensione è a scelta del cittadino, che può decidere di non pagare l'intera rata o solo la parte relativa alla restituzione della quota capitale.