
Il reato di resistenza a pubblico ufficiale si verifica solo nel caso in cui l’imputato mette in atto azioni che turbano l'attività del pubblico ufficiale, opponendosi allo svolgimento dell’atto di ufficio e ponendone in pericolo l'incolumità fisica. Secondo la Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione (sentenza 23 settembre 2010, n. 34345), infatti, “[…] la condotta oggetto dell'imputazione non rivela alcuna volontà di [Tizio] di opporsi allo svolgimento dell'atto d'ufficio, ma rappresenta piuttosto una forma di contestazione della pregressa attività svolta dal pubblico ufficiale, contestazione che non configura il reato di cui all'art. 337 c.p., ma che avrebbe potuto integrare altri reati, come l'ingiuria, la minaccia o le lesioni, reati per i quali però non risulta presentata alcuna querela”. La prevalente giurisprudenza precisa inoltre che ricorre violenza quando l'energia fisica è diretta contro il pubblico ufficiale per impedirne la sua libertà d'azione e il compimento del proprio atto di ufficio.
a cura della Redazione