Con messaggio n. 162 del 15 gennaio 2016, l'Inps fornisce le istruzioni operative per fruire dello sgravio contributivo per l'incentivazione della contrattazione di secondo livello relativo all’anno 2014. Gli importi comunicati ai soggetti ammessi costituiscono la misura massima dell'agevolazione conguagliabile e pertanto il conguaglio dovrà limitarsi alla quota di beneficio effettivamente spettante.
In particolare, l'Istituto precisa che per i lavoratori ai quali sono corrisposti premi previsti da entrambe le tipologie di contrattazione – aziendale e territoriale – ai fini dell'applicazione dello sgravio, il beneficio dovrà essere fruito in proporzione.
Nelle ipotesi di operazioni societarie che comportano passaggio dei lavoratori ai sensi dell'art. 2112 cod. civ., le operazioni di conguaglio dello sgravio dovranno essere effettuate dal datore di lavoro subentrante. Con riferimento al premio complessivamente corrisposto nell'anno al lavoratore infine, ancorché in parte erogato dal precedente datore di lavoro, le aziende autorizzate allo sgravio contributivo per l'anno 2014 che hanno cessato l'attività, ai fini della fruizione dell'incentivo spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive.
