L’acconto versato va scomputato dall’importo dell’imposta da versare:
· per il mese di dicembre dell’anno in corso (per i mensili), scadente il 18 gennaio 2016;
· ovvero da quello per l’ultimo trimestre, da pagare entro il 16 marzo 2016.
La determinazione dell'acconto sulla base del "dato storico" consiste nel calcolare l'importo dovuto nella misura dell'88% del versamento effettuato (o che avrebbe dovuto essere effettuato) nello stesso periodo dell'anno precedente (2014).
La base di riferimento è quindi commisurata all'ammontare dell'IVA a debito risultante:
· dalla liquidazione IVA relativa al mese di dicembre 2014, per i contribuenti mensili;
· dalla liquidazione IVA relativa al quarto trimestre 2014, per i contribuenti trimestrali "speciali" (o "per natura") di cui all'art. 74 co. 4;
· dalla dichiarazione annuale relativa al 2014 (UNICO 2015), per i contribuenti trimestrali "per opzione" di cui all'art. 7 del D.P.R. 542/99.
Tenendo presente che nel caso in cui, tra il periodo d’imposta precedente e l’attuale, si sia verificato il passaggio di regime:
· da trimestrale a mensile, si deve considerare un terzo del versato per l’ultimo trimestre 2014 (acconto più versato in sede di dichiarazione);
· da mensile a trimestrale, si deve necessariamente eseguire la somma inerente ai versamenti di ottobre, novembre e dicembre (acconto e saldo) 2014.
Per chi adotta il metodo storico, la determinazione dell’acconto IVA 2015 può avvenire moltiplicando l’88% all’eventuale importo dell’Iva a debito risultante dall’ultima liquidazione del 2014, individuabile:
· nel rigo VH12 della dichiarazione annuale Iva 2015, relativa al 2014, per i contribuenti che versano l’Iva con periodicità mensile;
· per quelli trimestrali che hanno avuto un saldo Iva 2014 a debito, nella somma dell’importo pagato come acconto Iva relativo al 2014 (rigo VH13) e quello pagato come saldo 2014 (rigo VL38), al netto degli interessi passivi dell’1% pagati per quest’ultimo (rigo VL36);
· per quelli trimestrali che hanno chiuso il 2014 con saldo Iva a credito, dalla differenza tra l’acconto 2014 versato (rigo VH13) e il credito Iva annuale 2014 (rigo VL33).
Chi sceglierà invece di adottare il metodo previsionale, determinerà l’acconto sulla base della stima delle operazioni che verranno effettuate fino alla chiusura del 2015.
Se si prevede di dover liquidare per il mese di dicembre del 2014 (contribuenti mensili), o per il quarto trimestre 2015 (contribuenti trimestrali "speciali"), o per la dichiarazione del 2015 (contribuenti trimestrali "per opzione"), un importo a titolo di acconto IVA inferiore a quello versato nel 2014, l'acconto dell'88% è calcolato su tale minore importo.
L’atro metodo a disposizione è quello analitico. L’acconto, nella misura del 100%, emerge da una liquidazione periodica aggiuntiva, ottenuta sommando algebricamente i seguenti elementi:
· (con segno positivo) l'IVA a debito relativa alle operazioni annotate (o che avrebbero dovuto essere annotate) nei registri IVA per il periodo tra il 1° dicembre e il 20 dicembre 2015 (contribuenti mensili) e tra il 1° ottobre e il 20 dicembre 2015 (contribuenti trimestrali);
· (con segno positivo) l'IVA a debito relativa alle operazioni effettuate tra il 1° novembre ed il 20 dicembre, ma non ancora annotate non essendo decorsi i termini di emissione della fattura o di registrazione;
· (con segno negativo) l'IVA a credito relativa agli acquisti e alle importazioni annotati nel registro degli acquisti nel periodo compreso tra il 1° dicembre e il 20 dicembre 2015 (contribuenti mensili) e tra il 1° ottobre e il 20 dicembre (contribuenti trimestrali);
· (con segno negativo) l'IVA a credito relativa alle operazioni intracomunitarie, per le quali la corrispondente IVA a debito è stata già considerata (per effetto della doppia registrazione);
· (con segno negativo) l'eventuale IVA a credito riportata dalla liquidazione relativa al periodo precedente (mese di novembre o terzo trimestre).